In Italia sono presenti oltre un milione di ascensori, il venti per cento circa di quelli esistenti in tutto il vecchio continente. Un numero impressionante e tale da consegnare al nostro Paese un primato mondiale al momento inattaccabile. Proprio la presenza di un numero così rilevante di piattaforme per il trasferimento verticale di merci e persone pone però una serie notevole di problemi, in particolare legati ai profili di sicurezza che devono caratterizzare gli impianti. Non è infatti raro il caso di incidenti, a volte anche mortali, derivanti da disfunzioni e guasti, che periodicamente vanno a riaprire la discussione sulle politiche portate avanti a livello governativo.
Perché queste polemiche? Il motivo risiede nel fatto che gran parte degli ascensori installati nel nostro Paese sono ormai molto datati, risalendo spesso all’immediato dopoguerra, quando la ricostruzione degli edifici distrutti, lesionati o danneggiati si accompagnò all’installazione di quello che all’epoca era un macchinario rivoluzionario. Da allora sono passati decenni e molti di questi impianti sono ormai obsoleti. Le associazioni che raggruppano le imprese che li producono ormai da tempo hanno lanciato l’allarme al proposito, chiedendo l’immediata sostituzione degli ascensori che non rispondono alle norme di sicurezza stabilite a livello legislativo. Una pressione motivata anche da interessi ben precisi, che però non ha trovato ascolto nel mondo politico, proprio a causa dei costi che potrebbe comportare un obbligo in tal senso, il quale potrebbe risultare insostenibile in un periodo di crisi economica che non vuole saperne di lasciare il campo alla definitiva ripresa.
Le istituzioni hanno invece deciso di puntare su un approccio più soft al problema, puntando sugli aspetti manutentivi, cercando di spingere gli interessati a perseguire standard di sicurezza in grado di garantire gli utenti ed evitare situazioni scabrose. In questa ottica uno dei problemi più evidenti è quello rappresentato dalle verifiche cui devono essere sottoposti gli impianti, le quali possono essere periodiche e straordinarie. Andiamo a vedere la differenza tra le prime e le seconde, prendendo come riferimento il DPR 162 emanato nel 1999, proprio al fine di regolamentare la materia con assoluta chiarezza.
Le verifiche periodiche e straordinarie
Quando si parla di verifiche periodiche, occorre ricordare che esse devono avere cadenza biennale ed essere effettuate da tecnici laureati in ingegneria muniti di certificato di abilitazione rilasciato dall’Arpa competente, da operatori comunitari dotati di specializzazione equivalente oppure da imprese abilitate. Il loro scopo principale è di accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano in condizioni di efficienza o meno. Inoltre gli incaricati devono assodare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza e il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite nel corso delle precedenti verifiche. Al termine del procedimento sarà rilasciato al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo alla verifica contenente l’esito, il quale dovrà essere inoltrato al competente ufficio comunale. Proprio dall’esito della verifica periodica può discendere la necessità di dare vita ad un analogo procedimento, stavolta di carattere straordinario. Andiamo a vederne il motivo.
La verifica straordinaria
In base all’articolo 14 del DPR 162/99, le verifiche straordinarie devono essere eseguite in tre casi particolari:
- quando il verbale di verifica periodica abbia sortito un esito negativo e occorre quindi porre le premesse al fine di poter consentire la rimessa in esercizio dell’impianto fermato dal Comune;
- ove si verifichi un incidente di notevole portata, anche se non sia stato caratterizzato da infortuni. Una eventualità di questo genere obbliga il proprietario o il suo legale rappresentante a darne immediata notizia al competente ufficio comunale al quale è affidato il compito di disporre, immediatamente, il fermo dell’impianto;
- a seguito di modifiche significative che siano stato apportate all’ascensore, come ad esempio il mutamento della velocità, della portata, della corsa, del tipo di azionamento, la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico e di quello cilindro-pistone, delle porte di piano e delle difese del vano.
Anche la verifica straordinaria è affidata agli attori cui sono delegate quelle di carattere periodico e il peso finanziario va a ricadere sul proprietario. Ove essa sia conseguenza del primo caso descritto, chi redige la relazione finale dovrà evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano originato l’esito negativo della precedente verifica.