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Sostituzione ascensore: quando si rende necessaria

Ormai in Italia sono pochissimi i condomini che non sono forniti di ascensore. Non soltanto le nuove costruzioni, ma anche quelle più datate, a meno che non ci siano controindicazioni di carattere architettonico, tendono a fornirsi di mezzi meccanici preposti al trasporto di cose e persone.
A volte, però, ad esempio quando quello preesistente è troppo vetusto, si presenta la necessità della sostituzione dell’ascensore, in quanto il suo difettoso funzionamento potrebbe costituire un pericolo per gli utenti e la frequente necessità di interventi lo rende troppo dispendioso da gestire. Basta del resto fare dei rapidi calcoli, per capire come in questi casi la sostituzione dell’ascensore sia in grado di rivelarsi in fondo la soluzione meno dispendiosa. Inoltre proprio l’adeguamento dell’ascensore può riuscire a conferire un aumento di valore agli immobili interessati, soprattutto ove la sostituzione sia fatta a regola d’arte, rendendo di fatto quella che si presenta come una spesa un vero e proprio investimento. Va inoltre sottolineato che in alcuni casi proprio l’entrata in vigore delle nuove regole e la mancata rispondenza alle norme sulle barriere architettoniche rendono praticamente necessaria una soluzione di questo genere.

Sostituzione ascensore: la ripartizione delle spese

sostituzionee-2Quando si decide di dare vita alla sostituzione dell’ascensore, la norma che deve essere presa a riferimento è la 1124 del Codice Civile, la quale dispone che la spesa la quale ne consegue va ripartita tra i condomini per metà in ragione del valore delle unità immobiliari e per l’altra esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, sulla base di quella che viene chiamata tabella ascensore. Ne consegue logicamente una maggiore spesa dei condomini che sono situati ai piani alti, sulla base di un ragionamento che individua proprio nei piani superiori i maggiori responsabili della sopravvenuta usura dell’ascensore.
A confermarlo è anche una sentenza emessa dalla Cassazione il 25 marzo del 2004, la numero 5975, secondo la quale il principio che va ad indicare la ripartizione delle spese condominiali in relazione alla sostituzione dell’ascensore deve prendere la stessa strada di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione delle scale.

Installazione ascensore: l’articolo di riferimento è il 1123

Diverso è invece il caso in cui il condominio decida di installare un ascensore al suo interno, eventualità per la quale l’articolo di riferimento del Codice Civile diventa il 1123, il quale prevede invece il pagamento delle spese a seconda del solo valore del singolo appartamento, salvo diversa convenzione, ovvero una delibera condominiale tale da disporre diversamente.
Una circostanza da tenere sicuramente nel debito conto, considerato che proprio la difformità di giudizio al proposito rischia non di rado di innescare litigi tra i condomini tali da sfociare infine in un ricorso alla magistratura che invece potrebbe essere tranquillamente evitato proprio facendo riferimento alla ricca giurisprudenza esistente.

Sostituzione ascensore: una ristrutturazione integrale

La modernizzazione dell’ascensore, ovvero la sostituzione di quello preesistente, rappresenta in pratica una ristrutturazione integrale, nel corso della quale saranno mantenuti in esercizio soltanto alcuni elementi strutturali, ovvero il vano corsa, il locale macchine, le guide di cabina e il contrappeso. Mentre si andranno a sostituire tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche, realizzando in tal modo un impianto in grado di rispondere a tecnologie più moderne, di garantire un utilizzo più agevole e confortevole e, soprattutto, maggiormente adeguato alle nuove normative in tema di sicurezza, in particolare quelle delineate dal nuovo regolamento varato nel 2017.