Gli ascensori sono sempre più indispensabili in una società che ormai da tempo ha scelto lo sfruttamento dell’altezza per costruire abitazioni senza andare a consumare ulteriori porzioni di suolo. Una scelta adottata ormai da tempo nelle grandi e piccole città, che ha però comportato la risoluzione dei problemi legati alla necessità di movimentare in verticale persone e cose negli edifici costruiti.
Lo strumento adottato è stato naturalmente l’ascensore, che in Italia gode di uno straordinario successo sin dagli anni del boom economico. Lungo la penisola sono infatti presenti più di un milione di piattaforme, dando vita ad un parco macchine che però è molto spesso obsoleto. La gran parte degli ascensori in questione, infatti, è ormai vecchia di decenni e funziona in maniera abbastanza incerta, ponendo problemi non indifferenti in tema di sicurezza.
Basta in effetti leggere i giornali per notare come siano molto frequenti gli incidenti in cui rimangono coinvolti gli utenti, con esiti che possono rivelarsi addirittura mortali. Proprio per questo ormai da anni le associazioni che riuniscono le aziende del settore chiedono a gran voce interventi legislativi tali da rendere obbligatorio l’intervento sugli impianti ormai palesemente inadeguati. Pressioni che però non hanno sinora trovato sponda nelle istituzioni, soprattutto a causa dei costi che gli interventi sugli impianti comportano, ritenuti troppo corposi in un momento ancora problematico dal punto di vista economico.
Ristrutturazione e dimensione minima ascensori: cosa dice la legge
Il riferimento normativo che fa testo, quando si parla di ristrutturazioni e dimensione minima degli ascensori è Il Decreto Ministeriale 236 del 1989, il quale fissa requisiti di spazio ben precisi, i quali variano a seconda della tipologia e della destinazione d’uso.
Nel caso di edifici preesistenti le misure minime da rispettare, nel caso in cui non sia possibile installare ascensori di maggiori dimensioni, sono le seguenti:
– 1,20 metri in profondità;
– 0,80 metri per il vano di apertura porta sul lato corto;
– 1,40 x 1,40 metri per quanto concerne la piattaforma di distribuzione posta nello spazio antistante la cabina.
Di solito, in casi di questo genere l’ascensore viene posto nel vano scala. Se lo stesso risulta troppo limitato, si può procedere alla riduzione delle dimensioni delle scale in modo da ricavare posto per l’ascensore, operazione che può però rivelarsi abbastanza onerosa.
Per quanto concerne gli edifici di nuova costruzione i quali abbiano più di tre piani, è poi obbligatoria la presenza di un ascensore e che l’impianto rispetti le indicazioni di legge. In tal caso, le dimensioni minime dell’ascensore sono maggiori, rispetto a quelle invece previste per l’adeguamento di spazi esistenti, in quanto la cabina deve essere almeno dotata di 1,40 metri di profondità e 1,10 di larghezza, oltre che di una apertura porta sul lato più corto per non meno di 80 centimetri. La piattaforma di distribuzione posizionata di fronte alla cabina deve infine essere di almeno 1,50 per 1,50 metri.
Ristrutturare un ascensore: le agevolazioni fiscali possono aiutare non poco
Come abbiamo già ricordato, la ristrutturazione comporta non solo la necessità di rispettare le dimensioni minime previste per gli ascensori, ma anche un notevole sforzo economico a carico dei proprietari. Proprio questo è considerato il maggiore ostacolo per un adeguamento del parco ascensoristico nazionale, soprattutto in considerazione del permanere di condizioni economiche non favorevoli.
Va però sottolineato come sia possibile attenuare l’esposizione economica approfittando delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, in vigore ormai da anni proprio al fine di sostenere un settore molto importante della nostra economia. Tra i principali interventi previsti in tal senso sulle singole unità abitative, che godono cioè della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, vanno infatti a rientrare la nuova istallazione dell’ascensore o la sostituzione di quello già esistente, si tratti di impianto esterno o interno, con un altro che presenti caratteristiche diverse, oppure per dare vita all’adeguamento previsto dalla legge numero 13 del 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). In forza di quanto disposto dalle varie Leggi di Bilancio approvate nel corso degli anni, l’agevolazione fiscale concessa ammonta al 50% sulla somma effettivamente spesa, da rimborsare in dieci annualità di eguale importo, tramite detrazioni sulla dichiarazione dei redditi. Una occasione quindi da non perdere.