Quali sono i permessi necessari per poter installare un ascensore, interno o esterno? Si tratta di una materia naturalmente conosciuta alla perfezione da coloro che lavorano nel settore, la quale ha assunto una rilevanza sempre più notevole nel corso del tempo proprio perché in taluni casi si rende necessario il ricorso a soluzioni esterne, in mancanza di adeguato spazio all’interno di un edificio. Un trend reso più forte anche dal fatto che gli ascensori esterni nel corso degli ultimi anni hanno dato vita ad una evoluzione stilistica ed estetica sempre più interessante, tale da farne una soluzione di grande impatto visivo. Proprio per questo motivo occorre conoscere per filo e per segno la normativa relativa ai permessi al fine di poter installare un ascensore interno ed esterno.
Ascensori interni
Nel caso degli ascensori interni, a fare testo è il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 o Glossario unico per le opere di edilizia libera, in cui si afferma senza tema di fraintendimento come il caso dell’installazione di rampe, servo scala o monta scale, montacarichi e ascensori interni vada a rientrare tra i lavori di edilizia libera, non necessitando perciò di una richiesta al Comune o della sua approvazione, a patto però che l’installazione non vada infine ad incidere sulla struttura portante dell’edificio.
Ascensori esterni
Quando si affronta il tema relativo ai permessi per installare un ascensore esterno, il discorso diventa molto più articolato, in quanto un impianto di questo genere è destinato a modificare sia la sagoma che i volumi del fabbricato in cui va ad inserirsi. Proprio per questo motivo non può rientrare nei lavori di edilizia libera, ma necessita dei permessi ad hoc. In particolare, le autorizzazioni da richiedere per la realizzazione di un ascensore esterno vanno a dipendere da una serie di fattori come la sua posizione e visibilità e la presenza o meno di vincoli artistici, storici o paesaggistici.
Nel caso in cui l’impianto non sia visibile dallo spazio pubblico, si rende obbligatorio presentare la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), conferendo al contempo l’incarico ad un professionista abilitato a predisporre i disegni e “asseverare” la pratica, ovvero presentare la richiesta indicando nel dettaglio gli interventi che sono previsti e dichiarando come la realizzazione del mini ascensore esterno vada a rispettare le norme antisismiche, antincendio, igienico sanitarie ed energetiche le quali sono obbligatorie. C’è però un limite da rispettare, quello che si presenta ove si tratti di un condominio, caso nel quale il progetto per la realizzazione dell’impianto non deve essere lesivo nei confronti del diritto dei condòmini “…alla luce e alla veduta, al godimento e all’utilizzo delle parti comuni”, oltre a dover rispettare il decoro architettonico dell’immobile, in modo da non andare ad intaccare il suo valore economico.
Gli edifici di interesse storico e artistico
Un altro caso da tenere in considerazione è poi quello relativo agli edifici di interesse storico e artistico, che siano soggetti a tutela monumentale. In questo caso, infatti, si rende necessario chiedere un’ulteriore autorizzazione, quello della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente, la quale è tenuta a valutare il progetto presentato e fornire il suo parere entro e non oltre 120 giorni.
Per quanto riguarda invece il caso in cui il mini ascensore esterno si vada a posizionare su una delle facciate dell’edificio visibili dallo spazio pubblico, oltre alla CILA devono essere presentati altri documenti per poter essere in regola con le normative, che dipendono appunto dal valore storico e artistico dell’immobile in oggetto. Nel caso in cui l’edificio non sia assoggettato a tutela monumentale, occorre presentare al Comune la relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato e l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (DPR 31/2017), per via telematica, di modo che questi entro un termine di 60 giorni provveda a trasmettere i documenti ricevuti alla Soprintendenza.
Nel caso in cui Se invece l’edificio sia sotto tutela, si rende necessario chiedere alla Soprintendenza il permesso per l’esecuzione del lavoro, avendo cura naturalmente di presentare il progetto e la documentazione in materia di tutela del patrimonio architettonico, oltre a quella relativa alla mitigazione del rischio sismico.