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Nuova normativa ascensori: cosa occorre sapere

L’Italia è il Paese che vanta il maggior numero di ascensori a livello mondiale. Nel nostro Paese, infatti, è stata sfondata la soglia di un milione di ascensori, un vero e proprio record considerato che in tutto il mondo ce ne sono circa 12 milioni.
Proprio per questo motivo, occorre riservare particolare attenzione alle normative che riguardano questo mezzo meccanico grazie al quale è possibile il trasporto di persone e cose, il quale ha ormai assunto un ruolo centrale nella vita di milioni di nostri connazionali.

Il decreto ascensori

Il 17 marzo 2017, è entrato in vigore decreto emanato 10 gennaio 2017, n. 23 tramite il quale sono state apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. Il nuovo regolamento è andato in pratica a dare attuazione alla direttiva 2014/33/UE che faceva riferimento agli ascensori, ai loro componenti di sicurezza e all’esercizio.
Indicato come “nuovo Regolamento ascensori 2017”, esso si applica:
– agli ascensori installati in modo permanente in edifici o costruzioni;
– ai componenti di sicurezza per ascensori, siano essi prodotti all’interno dell’Unione europea oppure importati da un Paese esterno.
Non riguarda, invece, gli ascensori chiamati a servire contesti particolari come quelli da cantiere, progettati a fini militari, a fune o usati nelle miniere.

Le modifiche apportate

Cabine-per-ascensoriIl decreto del 10 gennaio 2017, è formato da 5 articoli, ma è in particolare il primo a introdurre modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162, dando seguito in tal modo alla direttiva 33 varata dall’UE nel 2014. In pratica, il nuovo provvedimento va:
1) ad aggiornare le norme sulla messa a disposizione sul mercato e in servizio degli ascensori oltre ai requisiti essenziali di salute e sicurezza che li devono caratterizzare;
2) ad aggiungere nuovi articoli che indicano in maniera stringente gli obblighi a carico di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori e operatori economici
3) ad aggiornare le disposizioni in materia di presunzione di conformità per gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza;
4) a modificare le procedure cui gli operatori privati devono corrispondere in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti al fine di poter conseguire la dichiarazione di conformità UE;
5) a dettare le regole per l’apposizione della marcatura CE.
Dopo aver individuato nel Ministero dello sviluppo economico insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato, va inoltre ad intervenire su una serie di procedure (soprattutto quelle a livello nazionale, da adottare per i macchinari che presentino rischi, per i casi di non conformità formale), confermando inoltre la funzione di autorità di notifica per il Ministero dello sviluppo economico.

Decreto ascensori 2017: le principali novità

Naturalmente, gli operatori del settore hanno guardato con particolare attenzione alle novità introdotte dal nuovo regolamento al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni.
Tra di esse occorre ricordare:
– non è previsto l’obbligo di adeguamento per ascensori che siano stati installati prima dell’entrata in vigore del dpr 162/1999;
– l’introduzione di nuovi obblighi a carico di installatori, fabbricanti, importatori e distributori. In particolare gli istallatori sono tenuti alla conservazione della documentazione tecnica che attesti la conformità dell’impianto, mentre i fabbricanti sono a loro volta tenuti a garantire che i componenti di sicurezza siano conformi alla normativa e, nel caso opposto, a ritirare il componente incriminato;
– ove si evidenzino problemi legati alla precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano di arrivo, il condominio può scegliere se eseguire gli eventuali lavori suggeriti dai manutentori per risolverli.