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Numero ascensori edifici pubblici

Il problema degli ascensori negli edifici pubblici è abbastanza complesso, anche perché si tratta di luoghi frequentati da molte persone, necessitando quindi di impianti in grado di smistare il traffico con una certa velocità, in modo da evitare pericolosi assembramenti.
Ne consegue quindi la necessità di predisporre un servizio in grado di farlo con la dovuta efficienza, così da impedire che i livelli di sicurezza necessari vengano ad essere messi in pericolo proprio dalla concentrazione di un numero troppo elevato di utenti in un determinato spazio.
Va poi sottolineato come la presenza di ascensori negli edifici pubblici vada a dare attuazione ad una esigenza sempre più avvertita, quella relativa ai bisogni dei disabili, i quali devono poter accedere senza eccessivi ostacoli in queste strutture. Una esigenza che è alla base della legge 104 emanata nel corso del 1992 e che provvede ad affrontare a livello legislativo il problema dell’handicap. Proprio questo provvedimento prevede in particolare che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere e che le opere pubbliche vanno considerate inagibili e inabitabili nel caso in cui i disabili abbiano difficoltà ad accedervi. Per i responsabili che violino tali disposizioni sono peraltro previste delle sanzioni, proprio per cercare di agevolare la mobilità di chi sia afflitto da handicap motori.
Tra i tanti problemi relativi agli ascensori ce n’è però uno che comporta difficoltà di non poco conto, ovvero quello relativo al numero di ascensori che dovrebbero essere presenti negli edifici pubblici. Andiamo a vedere di cosa si tratti.

ascensore-05Quanti ascensori devono essere presenti negli edifici pubblici?

Quando ci si pone la domanda relativa al numero di ascensori che dovrebbero essere presenti all’interno degli edifici pubblici, la risposta non è assolutamente equivoca. Se è ormai assodata l’obbligatorietà della loro presenza, proprio per poter dare attuazione alle disposizioni di legge tese a facilitare l’abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano il libero movimento dei portatori di handicap, le stesse normative non dicono nulla in relazione al numero degli impianti da predisporre in tal senso. Affidando con tutta evidenza alla valutazione autonoma della situazione da parte dei responsabili il compito di predisporre un servizio adeguato.

Le normative appuntano la loro attenzione sulle dimensioni

Come abbiamo quindi visto, non sono note prescrizioni di legge che obblighino ad installare un determinato numero di ascensori negli edifici pubblici. In effetti il legislatore ha preferito appuntare la sua attenzione su un problema all’apparenza molto più importante, ovvero quello delle dimensioni degli ascensori che devono appunto trasportare anche i disabili. Nel caso di edifici pubblici come ad esempio gli uffici, le scuole, gli ospedali  o altri comunque non residenziali, a partire dai centri commerciali o dagli alberghi, la normativa prescrive infatti che le dimensioni minime dell’interno della cabina debbano essere pari a 1100 millimetri di larghezza per 1400 di profondità. Mentre per quanto concerne la portata prevista, essa deve raggiungere un minimo di 630 chilogrammi, con una capienza di almeno 8 persone.
La luce delle porte automatiche, a sua volta, deve essere di almeno 800 millimetri, mentre la piattaforma minima di distribuzione, posizionata di fronte alla porta della cabina, deve risultare di almeno 1,50 x 1,50 metri.
Va poi sottolineato come le misure sin qui ricordate debbano essere oggetto di una valutazione specifica, la quale deve avere luogo caso per caso. Di conseguenza, in molte situazioni potrebbe rendersi opportuno non limitare la ponderazione alle sole dimensioni minime, ma cercare di mettere in opera le contromosse necessarie per risolvere anche situazioni diverse, derogando dalle stesse particolarmente in scenari come quelli proposti dall’installazione di ascensori in edifici preesistenti che ne siano sprovvisti. Il tutto a condizione che si riesca a dimostrare l’impossibilità tecnica di procedere al varo dell’impianto rispettandole.