La sicurezza degli ascensori rappresenta un punto estremamente importante in un Paese come l’Italia ove di questi macchinari ne esistono più che negli Stati Uniti. Una presenza contrassegnata da alcune contraddizioni di non poco conto, a partire da quella che vede il nostro Paese continuare ad ignorare le prescrizioni provenienti dall’Unione Europea per l’adeguamento degli impianti esistenti, nonostante i tanti incidenti che continuano ad essere narrati dagli organi di stampa.
Va anche sottolineato che oltre 700mila ascensori sono stati installati prima del 1999, ovvero l’anno in cui il dpr 162 ha eliminato la necessità di censirli a livello nazionale. Inoltre ve ne sono molti che risalgono addirittura alla prima metà del secolo passato i quali, in maniera sorprendente, ma non troppo, sono perfettamente a norma. Si tratta però di un livello di sicurezza assolutamente virtuale, in quanto sono rispondenti alle regole esistenti all’epoca in cui sono stati adottati, ma non a quelle più stringenti adottate in seguito. Proprio per questo occorre andare ad esaminare con scrupolo la normativa relativa alla sicurezza degli ascensori.
L’adeguamento ascensori nella Legge Europea 2017
Il 12 dicembre del 2017 è entrata in vigore la Legge Europea contenente le nuove regole al fine di conseguire l’abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi. Il provvedimento ha in pratica introdotto una serie di novità per l’adeguamento degli ascensori a partire dall’anno successivo, che vanno a investire in particolare i nuovi impianti e le nuove installazioni, categoria in cui rientrano quelli messi in esercizio dopo il 16 marzo 2017, lasciando invece fuori dal suo raggio di azione gli impianti installati antecedentemente al primo giorno di luglio 1999, nonostante nella prima stesura del decreto fosse previsto un loro adeguamento.
Per quanto concerne la sicurezza dell’ascensore, la normativa vigente prevede che le manovre di emergenza possano essere effettuate non solo dal manutentore ufficiale, ma anche da personale di custodia o da altro competente il quale sia stato autorizzato all’uopo dal proprietario (o dal condominio) e che sia stato debitamente istruito, ad esempio un portiere o un condomino il quale abbia seguito un apposito corso e sappia di conseguenza cosa fare.
Va poi ricordato come in aggiunta ai requisiti di sicurezza degli ascensori condominiali, siano in epoca recente stati introdotti nuovi obblighi cui devono conformarsi i fabbricanti, i distributori, gli importatori, e gli installatori, riguardanti in particolare la documentazione di conformità. In particolare:
- i fabbricanti degli ascensori sono chiamati a garantire che i componenti di sicurezza siano conformi alla legge, provvedendo in caso contrario al loro ritiro;
- gli installatori sono a loro volta obbligati a verificare la conformità dell’ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza, oltre che alla conservazione di tutta la documentazione tecnica redatta;
- gli importatori e i distributori hanno infine l’obbligo di verificare che il fabbricante abbia espletato la necessaria procedura di valutazione di conformità prima di commercializzare un componente di sicurezza.
Tra i provvedimenti più importanti, c’è poi quello relativo all’ampliamento del termine utile per la comunicazione al Comune della nuova installazione di un ascensore al fine di ottenere il numero di matricola, che porta da 10 a 60 giorni il termine utile decorrente dalla certificazione di conformità.
I requisiti di sicurezza degli ascensori
Il regolamento 2017 per l’installazione degli ascensori va poi a indicare ben precisi standard di sicurezza. In particolare stabilisce che:
- nel caso in cui l’impianto sia destinato al trasporto di persone e le dimensioni del vano lo consentano, la cabina deve rendere possibile l’accesso ai disabili e facilitarne al massimo il godimento;
- gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina dell’ascensore, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, sono chiamati ad assicurare un adeguato livello di sicurezza complessiva e portare ad una consistente riduzione del rischio di caduta della cabina, andando a tener conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali che sono stati impiegati e delle condizioni di fabbricazione;
- l’impianto deve essere munito di dispositivi che siano in grado di impedirne la caduta o movimenti scomposti della cabina ove venga a mancare la corrente o uno dei componenti sia oggetto di guasto;
- l’ascensore deve infine essere munito di mezzi in grado di permettere l’evacuazione delle persone le quali siano rimaste bloccate al suo interno, oltre che di mezzi di comunicazione bidirezionali in modo da poter stabilire un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento, permettendo a chi sia prigioniero all’interno della cabina di poter comunicare in ogni momento con un operatore adibito al soccorso.