Area clienti

Normativa manutenzione ascensori e montacarichi

L’esistenza nel nostro Paese del più alto numero di piattaforme per il trasporto verticale di persone e cose a livello mondiale, pone una serie di problemi di non poco conto, soprattutto in relazione al discorso legato alla sicurezza.
Intanto ricordiamo che si intende per ascensore un apparecchio a motore delegato al collegamento di piani definiti tramite una cabina che provvede a spostarsi lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale oltrepassa i 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose nel caso in cui la cabina sia accessibile, ossia se può entrarvi senza incontrare difficoltà una persona e manovrare i comandi posti al suo interno, alla sua portata.
Mentre per montacarichi si intende l’apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 Kg grazie al quale è possibile collegare piani definiti per mezzo di una cabina il cui spostamento avvenga lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale superi i 15 gradi, a sua volta destinata al trasporto di sole cose e inaccessibile, sprovvista di comandi.
In entrambi i casi è comunque necessario godere dell’autorizzazione rilasciata dal Comune per la messa in esercizio di carattere privato, oltre a quella rilasciata dalla Asl in relazione ai controlli periodici tesi ad attestarne la sicurezza. Se la progettazione, la fabbricazione, l’installazione e la commercializzazione dell’impianto sono affidati alla responsabilità dell’installatore, al proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è affidata invece la responsabilità diretta dell’impianto installato, che lo obbliga a sottoporlo a regolare manutenzione e a verifica periodica biennale.

Il D.P.R. 214/2010

Il primo riferimento normativo da prendere in considerazione è il D.P.R. n. 214 del 5 ottobre 2010 (pubblicato nella G.U. n. 292/2010), il quale ha apportato modifiche al D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, emanato al fine di recepire la Direttiva 95/16/CE. Le nuove norme, che sono entrate in vigore il 30 dicembre 2010, si applicano agli ascensori in uso permanente negli edifici e ai componenti di sicurezza impiegati, oltre che agli apparecchi di sollevamento il cui tragitto avvenga in spazi di percorso definiti anche in assenza di guide rigide. Ne sono invece esclusi:
– gli apparecchi di sollevamento dotati di una velocità di spostamento non superiore ai 0,15 m/s, dai quali possono essere eseguite particolari lavorazioni (ad esempio le pedane mobili utilizzate negli interventi di ristrutturazione degli edifici o i cestelli su gru), quelli scenici usati nel mondo dello spettacolo, installati nei mezzi di trasporto e quelli collegati a una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro;
– gli ascensori da cantiere, quelli progettati e costruiti a fini militari o di ordine pubblico, che vengano utilizzati nei pozzi delle miniere;
– gli impianti a fune;
– i treni a cremagliera;
– le scale e i marciapiedi mobili.

Collaudo, sopralluogo e messa in esercizio

Per quanto riguarda il collaudo la normativa prevede la predisposizione del “fascicolo tecnico” dell’impianto, chiamato a contenere:
la relazione tecnica, i disegni, le piante, le elevazioni e gli schemi elettrici e idraulici;

  • la dichiarazione di conformità alle norme armonizzate;
  • l’eventuale analisi dei rischi in relazione alla parte non coperta dalle norme armonizzate in conformità alla norma Iso 14798;
  • l’eventuale Certificato Ce di tipo dell’ascensore modello;
  • i certificati che fanno riferimento ai componenti di sicurezza;
  • la dichiarazione di registrazione del paracadute e/o valvola di blocco;
  • la documentazione tecnica che riporti i risultati degli esami per gli elementi diversi dai componenti di sicurezza;
  • le istruzioni di uso, manutenzione ed emergenza; la dichiarazione dell’installatore, quella di conformità finale e quella attestante la conformità del progetto ai requisiti di prevenzione incendi nel caso in cui l’attività sia soggetta a Cpi.

manutenzione7Una volta che questo fascicolo sia stato esaminato con esito positivo, si deve passare al sopralluogo, il cui svolgimento è affidato all’ingegnere e all’installatore, teso all’esecuzione di tutti gli esami, le prove e i controlli previsti. Nel caso in cui il sopralluogo si riveli soddisfacente, proprio all’installatore spetta il compito di apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura Ce e compilare l’attestato di esame Ce per poi firmare il registro di impianto. Nell’altro caso dovrà invece risolvere le criticità emerse in vista di un nuovo sopralluogo.
L’attività di verifica sull’impianto, è poi regolata dall’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede che sempre l’installatore debba fornire dettagliate informazioni sugli eventuali rischi esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare i tecnici predisponendo le misure di prevenzione e di emergenza richieste.
Per quanto concerne la messa in esercizio, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità il proprietario (o il suo legale rappresentante) è tenuto a comunicare l’avvenuto collaudo al Comune competente per territorio. Nella comunicazione inoltrata devono essere contenuti l’indirizzo dello stabile in cui è installato l’impianto, la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento dello stesso, il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, una copia della dichiarazione di conformità, deve essere indicata la ditta abilitata cui è stato affidato il compito di operare la manutenzione e il nome del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto previa accettazione dell’incarico. Ove la comunicazione non sia inoltrata è impossibile attivare e tenere in servizio l’impianto.

La manutenzione

Il D.P.R. 214/2010 affronta poi il tema relativo alla conservazione dell’impianto e il suo normale funzionamento, ovvero la manutenzione, che deve essere affidata dal proprietario o dal suo legale rappresentante a un tecnico dotato di regolare abilitazione rilasciata dal prefetto o ad una ditta che ne sia provvista. Al manutentore, spetta il compito di verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici con attenzione particolare per le porte dei piani e delle serrature, lo stato di conservazione di catene e funi e dare vita a pulizia e lubrificazione delle parti.
Almeno due volte all’anno per gli ascensori e una per i montacarichi dovrà poi verificare integrità ed l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza, fare la stessa operazione con funi e catene e controllare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra. Una volta compiute le operazioni dovrà poi annotare il tutto sul libretto.