Dal 17 marzo del 2017 è entrato in vigore il decreto emanato il 10 gennaio precedente, contrassegnato dal numero 23, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo noto come “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.” Si tratta di un testo molto importante in quanto recante una serie di modifiche al dpr del 30 aprile 1999, numero 162, andando in tal modo ad attuare la direttiva 33 prodotta nel 2014 dall’UE e relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.
Perché è importante la nuova normativa?
Forse non molti immaginano che l’Italia è il Paese che vanta il maggior numero di ascensori a livello mondiale. Nel nostro Paese, infatti, è stata varcata da tempo la soglia di un milione di ascensori, un numero incredibile se solo si pensa come a livello globale ne siano stati installati circa 12 milioni.
Un numero elevatissimo che però pone non pochi problemi in tema di sicurezza, considerato come le piattaforme dedicate al trasporto verticale di merci e persone, ove non correttamente tenute, possono rivelarsi molto pericolose. Lo attesta il gran numero di incidenti che anche nel corso dell’ultimo anno, pur con una lieve diminuzione, ha caratterizzato gli ascensori italiani che, va ricordato, molto spesso sono al limite dell’obsolescenza, considerato come molto spesso risalgano alla prima metà del secolo passato. Ben 700mila di essi, poi, sono antecedenti al nuovo millennio, con tutto quello che può conseguirne sui loro livelli di sicurezza.
Proprio questo è il motivo che spinge a riservare particolare attenzione alle normative relative al mezzo meccanico il quale ha ormai assunto un ruolo centrale nella vita di milioni di nostri connazionali, aumentando notevolmente il comfort abitativo.
Il decreto ascensori: a chi si applica?
Il nuovo regolamento ascensori 2017, come viene solitamente indicato dagli addetti ai lavori, si applica:
1) agli ascensori oggetto di installazione permanente in edifici o costruzioni;
2) ai componenti di sicurezza per ascensori, sia che vengano prodotti all’interno dell’Unione Europea o che siano importati da un Paese esterno ad essa.
Dall’ambito di competenza sono quindi esclusi tutti gli ascensori i quali siano chiamati a servire contesti particolari, un ambito che comprende ad esempio i dispositivi da cantiere, quelli che siano stati progettati a fini militari, a fune oppure utilizzati nelle miniere.
Le modifiche apportate
Il decreto del 10 gennaio 2017 è formato da 5 articoli. Tra di essi, però, è particolarmente importante il primo, in quanto va a introdurre modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162, con il preciso intento di dare un seguito concreto alla direttiva 33 varata dall’UE nel 2014. Nella pratica, il nuovo provvedimento si incarica di provvedere:
– ad aggiornare le norme relative all’introduzione sul mercato e poi in servizio degli ascensori, occupandosi anche dei requisiti essenziali di salute e sicurezza che devono senz’altro caratterizzarli;
– ad aggiungere una serie di nuove prescrizioni grazie alle quali è possibile indicare con assoluta precisione tutti gli obblighi di cui devono farsi carico installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori e operatori economici;
– ad aggiornare le disposizioni in materia di presunzione di conformità che riguardano non solo gli ascensori, ma anche i loro componenti di sicurezza e a modificare le procedure alle quali devono attenersi gli operatori privati al fine di permettere ad ascensori e componenti di poter conseguire la dichiarazione di conformità UE;
– a dettare le regole valide per l’apposizione della marcatura CE.
inoltre individua nel Ministero dello sviluppo economico e in quello del lavoro e delle politiche sociali l’autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato, confermando la funzione di autorità di notifica per il Ministero dello sviluppo economico.
Decreto ascensori 2017: quali sono le principali novità?
Come è logico, l’attenzione degli operatori del settore è andata a focalizzarsi in particolare sulle novità introdotte dal nuovo regolamento con il preciso intento di garantire un elevato livello di protezione della salute delle persone e della sicurezza dei beni trasportati. Quelle da ricordare sono in particolare le seguenti:
1) la mancanza dell’obbligo di adeguamento per ascensori che siano stati installati prima dell’entrata in vigore del dpr 162/1999, come invece era stato richiesto dalle associazioni di settore;
2) l’introduzione di nuovi obblighi che vanno a gravare su soggetti come installatori, fabbricanti, importatori e distributori. Di particolare rilievo l’obbligo per gli istallatori di conservare la documentazione tecnica attestante la conformità dell’impianto. I fabbricanti sono invece tenuti a garantire che i componenti di sicurezza siano conformi alla normativa e, appurato il caso opposto, a ritirare il componente che la vada a violare. Nel caso in cui si presentino problemi legati alla precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano di arrivo, sarà il condominio o il proprietario a scegliere se eseguire o meno gli eventuali lavori suggeriti dai manutentori al fine di risolverli.