Il decreto emanato il 9 marzo del 2015 ha disposto come nel caso degli ascensori pubblici sia necessario il parere dell’Ustif, l’Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di una delle parti più importanti del provvedimento che ha provveduto a ridisegnare la normativa in materia di impianti elevatori. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio cosa contenga il provvedimento.
La documentazione da trasmettere all’USTIF
Per quanto riguarda gli ascensori in servizio pubblico, il provvedimento prevede all’articolo 2 che trenta giorni prima della data in cui l’impianto deve entrare in funzione, è necessario che l’ente al quale è demandato il compito di concedere l‘autorizzazione all’installazione trasmetta all’Ustif territorialmente competente i seguenti documenti:
– la documentazione tecnica dell’impianto, ovvero il manuale d’uso e manutenzione;
– la dichiarazione CE di conformità dell’ascensore curata dall’installatore dell’ascensore;
– una relazione sul sistema di telesorveglianza, il quale deve essere collegato in modo permanente a una postazione nel caso in cui non sia prevista la presenza di personale di sorveglianza;
– il piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, che deve essere attivato nel caso in cui la cabina si fermi;
– il nominativo del responsabile dell’esercizio, cui deve essere accluso l’elenco del personale di sorveglianza e di primo soccorso nella gestione dell’impianto. L’incarico in questione è subordinato all’assenso degli Organi regionali, o degli enti locali, il quale viene espresso previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte dell’USTIF. territorialmente competente;
– la proposta di regolamento di esercizio, la quale deve essere redatta dal Responsabile dell’Esercizio e controfirmata dall’esercente.
Il materiale ricordato deve essere inviato agli uffici USTIF territorialmente competenti, i quali sono divisi in quattro macro aree, ovvero Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud. Una volta che siano stati acquisiti tutti gli elementi informativi, la documentazione trasmessa dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte dei tecnici ministeriali in modo da poter esprimere una congrua valutazione. L’iter è poi destinato a concludersi tramite rilascio da parte dello stesso ufficio del parere sull’apertura dell’impianto, destinato all’ente competente, ovvero la Regione o l’ente locale.
Il Responsabile dell’Esercizio
La figura del Responsabile dell’Esercizio è centrale nel discorso relativo agli ascensori pubblici. Essa è stata istituita e regolata dall’art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, mentre ad occuparsi dei suoi requisiti, funzioni e incombenze è stato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 18 febbraio del 2011.
In particolare, l’esercizio dell’impianto deve essere svolto sulla base delle modalità indicate nel regolamento di esercizio emanato, come indicato dall’art. 102 dello stesso decreto, dal Responsabile dell’Esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti locali delegati. Il regolamento di esercizio, in pratica, è la raccolta delle prescrizioni cui deve attenersi il personale addetto, le modalità di effettuazione del servizio ed il piano di soccorso, oltre agli obblighi e ai divieti cui sono tenuti i passeggeri, con le relative sanzioni. Queste ultime devono a loro volta essere esposte in maniera ben visibile al pubblico, in prossimità degli accessi.
La manutenzione, le verifiche e le prove periodiche
La normativa per gli ascensori pubblici cui si deve fare riferimento per quanto riguarda la loro manutenzione è il decreto del Presidente della Repubblica emanato il 24 dicembre del 1951. Proprio questo provvedimento, agli articoli 6,7, 8 e 10, al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti, prescrive che la manutenzione vada affidata a tecnici abilitati. Mentre la legge 46 del 5 marzo 1990 prevede che la ditta abilitata in tal senso, deve provvedere alla manutenzione facendo affidamento su personale regolarmente abilitato.
Per quanto attiene invece alle verifiche periodiche, esse hanno il compito di accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto, oltre alla regolare ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità nel corso delle verifiche effettuate in precedenza.
Va poi ricordato che ogni giorno, prima che il servizio pubblico inizi a dispensare i suoi servizi agli interessati, il personale incaricato all’uopo dal Responsabile dell’Esercizio deve effettuare una o più corse a vuoto, in modo da verificare che tutto funzioni regolarmente. Lo stesso Responsabile dell’Esercizio deve poi disporre le condizioni affinché l’impianto sottoposto alla sua attenzione sia oggetto dei controlli e prove previste all’interno dell’appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008 e s.m.i., per poi trascriverne gli esiti sul libretto dell’ascensore, avendo cura di farli sottoscrivere anche dal manutentore che ha effettuato le prove. Per quanto concerne le date in cui vengono effettuate le visite, almeno a cadenza semestrale, devono essere comunicate dal Responsabile dell’Esercizio con congruo anticipo al competente USTIF. In modo da permettere allo stesso di far partecipare alle stesse un proprio funzionario tecnico. Un funzionario del settore tecnico dello stesso ufficio deve poi presenziare ai controlli e alle prove effettuate a cura del Responsabile dell’Esercizio in caso di incidenti o sotto forma di revisioni speciali ogni tre anni, insieme ad un rappresentante dell’Organo regionale o dell’ente locale delegato.
Va infine ricordato che gli USTIF hanno la facoltà di disporre in ogni momento ispezioni agli impianti tesi a verificarne la conduzione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, e richiedere l’esecuzione di prove e verifiche con lo scopo di accertarne lo stato di conservazione ed il buon funzionamento.