La soluzione ideale per risolvere il problema della mobilità per disabili o anziani presenti in famiglia è rappresentata dai miniascensori, ovvero le piattaforme elevatrici evolute, poco ingombranti e facili da installare ed utilizzare che presentano il vantaggio di non richiedere la quantità di spazio che è di solito necessaria al fine di installare un ascensore.
Per chi si trova ogni giorno a dover combattere con le rampe di scale che caratterizzano le abitazioni su più livelli si tratta in effetti di un vantaggio palpabile, considerato che in questo caso non servono fossa, testata e sala macchine. Basta quindi lo spazio strettamente necessario alla piattaforma stessa per poter procedere e senza dover peraltro ricorrere a dispendiose opere in muratura.
La piattaforma elevatrice viene infatti inserita all’interno di una struttura metallica tale da rendere possibile la sua installazione anche all’esterno, nella rampa delle scale e in tutti quei luoghi dove non sia opportuno o possibile realizzare un vano in muratura.
Proprio per questo motivo il miniascensore è una soluzione sempre più gettonata anche in abitazioni private, nei piccoli condomini, negli edifici pubblici, negli esercizi commerciali e negli studi professionali.
Occorre peraltro considerare come sia proprio la normativa, per effetto della legge 13 del 9 gennaio 1989 a prevedere l’obbligo di installare un miniascensore nelle nuove costruzioni, mentre in caso di ristrutturazioni che interessino edifici preesistenti, la necessità di installare l’impianto è correlata alle modifiche funzionali e architettoniche apportate all’immobile.
Quanto costa un miniascensore?
Naturalmente la questione dei costi riveste una grande importanza per le famiglie che pure desiderano impiantare un miniascensore.
Va specificato come il prezzo di un ascensore di questo tipo possa variare in base a diversi fattori, a partire da quello legato all’ìngaggio di un esperto che possa assumere sulla sua persona la responsabilità dei lavori. Aggiungendo anche le spese di trasporto e montaggio, possiamo affermare che il prezzo di un ascensore domestico addetto al trasporto di disabili possa variare tra i 15mila e i 40mila euro.
Se questi sono i costi, ingenti, va anche considerato che essi possono essere drasticamente abbattuti. Oltre all’IVA agevolata al 4%, chi si accinge ad acquistare un miniascensore può fare conto anche sulle detrazioni fiscali accordate a livello statale. Andiamo a vedere quali siano queste agevolazioni e come possano alleviare anche in maniera sensibile il carico finanziario dell’operazione.
Le detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali per chi decida di ricorrere ad un miniascensore sono due:
- La detrazione IRPEF del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta spettante ai contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili ovvero che “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
L’invalidità in questione deve però essere dimostrata producendo apposita documentazione medica.
Va ricordato che ha diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap. La procedura per ottenerla è la stessa che occorre rispettare per le spese mediche, poiché l’avente diritto non dovrà fare altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l’importo in detrazione. La detrazione viene a sua volta applicata interamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa;
- la detrazione IRPEF del 50% spettante a qualsiasi contribuente, indipendentemente dal suo stato di salute, il quale provveda ad installare un montascale o una piattaforma elevatrice, in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato), a patto che sia situato nel territorio peninsulare.
Non occorre avere residenza nell’immobile nel quale viene realizzato l’impianto, né che sia di proprietà e la detrazione spetta anche a chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente. Per ottenere la detrazione del 50%, i pagamenti dovranno essere fatti tramite apposito bonifico bancario ai sensi della legge 449 del 1997 e successivo regolamento di attuazione. In particolare si dovrà indicare:
• la causale del pagamento tramite la dicitura “montaggio di un montascale/piattaforma elevatrice al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche”;
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione, cui naturalmente devono essere intestate le fatture;
• il numero di partita IVA del destinatario del bonifico.
L’importo pari al 50% della spesa (inclusa IVA) sarà portato in detrazione in parti uguali nell’arco dei 10 anni successivi a quello in cui è avvenuta la spesa.
Normativa
La normativa sui miniascensori prevede la salvaguardia dei diritti di tutti i portatori di handicap. A perseguirla è in particolare il Decreto Ministeriale numero 236 del 1989, cui con il passare del tempo si sono aggiunti altri provvedimenti.
Tra le questioni affrontate c’è anche quella relativa alle dimensioni dell’impianto, il quale deve riuscire a offrire un comodo alloggio alla sedia a rotelle, consentendo al suo utente di muoversi e operare liberamente.
Anche le porte devono essere adeguate e non impedire il passaggio, mentre i comandi devono essere collocati ad un’altezza che non sia di ostacolo. Ad ognuno dei piani in cui fa fermata l’ascensore, ci deve poi essere uno spazio di manovra in grado di garantire la manovrabilità della sedia.
Infine va ricordato come per poter installare il miniascensore in condominio occorre ottenere la maggioranza prescritta in sede assembleare. Ove non si riesca a raggiungerla, si può comunque procedere a proprie spese, facendone richiesta al Comune di residenza. Nel caso di miniascensore esterno non serve il permesso di costruire, trattandosi di volu