Area clienti

Mancato collaudo ascensori

Come è ormai noto, in Italia c’è un numero elevatissimo di ascensori, oltre un milione, i quali compiono ogni giorno circa 100 milioni di corse. Nella classifica mondiale il mostro Paese segue soltanto la Cina, mentre a livello europeo rappresenta da sola il 20% degli impianti installati. Anche il Made in Italy del settore rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello, con un volume di affari di 2,3 miliardi di euro e una bilancia commerciale con l’estero positiva per oltre 630 milioni. Numeri impressionanti, i quali permettono all’Italia di contendere a Cina e Germania la leadership globale del settore ascensoristico.
Sull’altro piatto della bilancia occorre però considerare i problemi dati dal fatto che molti impianti dislocati lungo la penisola, oltre il 60% in base alle statistiche sono molto datati e, in alcuni casi, obsoleti. Ne consegue perciò un elevato numero di incidenti, a volte anche mortali, per evitare i quali occorrerebbe rispettare le direttive emanate dall’UE in tema di sicurezza, a partire dalla Direttiva Ascensori 33 emanata nel 2014. In particolare la Commissione Europea, attraverso il tavolo tecnico Lifts Working Group, ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri al fine di mettere in campo un censimento del proprio parco di ascensori, dotandosi al contempo di un registro teso a riassumere e rendere disponibili i dati in merito a ogni singolo elevatore installato a chi ne sia interessato.
Il governo italiano, però, ha sempre preferito non accorpare queste prescrizioni nella sua normativa, mostrandosi restio anche a qualsiasi intervento teso ad obbligare alla sostituzione degli ascensori più vecchi richiesta invece dalle associazioni di settore, anche perché farlo comporterebbe costi aggiuntivi per le famiglie in un momento ancora molto delicato dal punto di vista economico.
Secondo gli esperti, il varo di un’anagrafe nazionale degli impianti elevatori potrebbe avere ricadute positive sul piano operativo, in quanto proprio conoscendo l’origine e la storia di ogni ascensore, sarebbe possibile non solo monitorarli, ma anche arrivare a prevedere alcuni guasti e pianificare di conseguenza le azioni di intervento sugli impianti più vecchi.

collaudoCosa succede se l’ascensore non è stato collaudato?

Naturalmente, prima di mettere in funzione un ascensore all’interno di un condominio o comunque di un immobile aperto al pubblico, occorre che esso sia stato collaudato, ovvero verificare la presenza del libretto matricolare. Il numero di matricola va considerato alla stregua della targa dell’automobile: quando manca la targa il veicolo non può circolare su strada e, allo stesso modo, se non c’è il numero di matricola l’ascensore non può essere messo in funzione.
Ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, tutti i collaudi dovevano essere trasmessi entro il 30/09/2002. Molti impianti, però, non sono mai stati registrati e oggi, a distanza di tanti anni risultano ancora abusivi. Proprio per questo è utile porsi una domanda: quali sono gli adempimenti e le responsabilità a carico degli amministratori di condominio?
Innanzitutto occorre ricordare come l’amministratore, ai sensi dell’art. 1 D.M. 108/09, in qualità di legale rappresentante pro-tempore del condominio, sia responsabile diretto dell’ascensore. L’articolo 5 dello stesso decreto precisa la sua responsabilità in ordine alla corretta esecuzione degli interventi di adeguamento dell’ascensore, nei termini previsti dallo stesso Decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall’analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica. In pratica ha l’obbligo di garantire l’efficienza dell’ascensore, di cui è responsabile anche sottoscrivendo un contratto di manutenzione, con una ditta qualificata incaricata di verificare la funzionalità di alcune parti sottoposte ad usura dello stesso impianto, come prescritto dalla Direttiva CE 95/16/CE e come confermato da una sentenza della Cassazione emessa il 21 luglio del 1979 e registrata con il numero 4385. Sempre la Cassazione, con la sentenza 5741 rilasciata il 10 marzo del 2009 precisa che ai fini dell’attribuzione della responsabilità prevista dall’art. 2051 del Codice Civile., sono necessarie e sufficienti per procedere da parte dell’autorità giudiziaria una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, a meno che non si dimostri un caso fortuito.
E’ sempre il Codice Civile, con l’ex articolo 2051 a precisare come l’amministratore sia custode ai termini di legge dell’ascensore e quindi responsabile dei danni che esso eventualmente procuri ove si verifichino incidenti. Un peso cui potrebbe andare ad aggiungersi anche la responsabilità penale ai sensi dell’articolo 40 del Codice Penale. In questo caso la sua responsabilità sarebbe quella di non essersi attivato per impedire un evento prevedibile. Quindi l’amministratore è obbligato ad attivarsi per gli atti conservativi che fanno riferimento al bene comune citati dall’art. 1130 comma 1 n. 4 del Codice Civile., ovvero i controlli periodici obbligatori per legge e l’eliminazione degli eventuali inconvenienti tali da limitare la sicurezza dell’impianto, sino a poterne proibire ed inibire l’uso in caso di evidente pericolosità.
L’amministratore deve in conseguenza di quanto detto sinora conservare il libretto matricolare dell’impianto, al fine di renderlo disponibile per le verifiche ordinarie e straordinarie, insieme agli allegati (dichiarazione CE di conformità, comunicazione dell’avvenuta messa in servizio dell’impianto e relativa comunicazione del Comune, verbali originali delle verifiche periodiche e straordinarie ed esiti delle verifiche di competenza del manutentore). Quando l’amministratore viene nominato deve perciò come prima cosa richiedere il libretto di immatricolazione dell’ascensore al suo predecessore, nell’ambito del passaggio di consegne.

Cosa accade se il libretto dell’ascensore non c’è?

Ove il libretto dell’ascensore non risulti agli atti del condominio, il nuovo l’amministratore deve senz’altro chiederlo alla ditta manutentrice dell’impianto. Nel caso in cui il manutentore non sia in grado di provvedere in tal senso, deve recarsi all’agenzia regionale per la protezione ambientale del territorio (Arpa), ufficio competente alla conservazione dei libretti, al fine di ottenerne una copia conforme. Ove neanche in questo caso sia possibile provvedere l’amministratore deve darne immediata comunicazione al Comune che dal canto suo, nella eventualità si tratti di un impianto commercializzato e/o installato prima del 1999, e non in possesso del certificato di collaudo di cui all’art. 19 del DPR 162/99, provvede a disporre il fermo dell’impianto.
A questo punto l’amministratore deve richiedere il collaudo senza l’avallo dell’assemblea di condominio, in quanto non adempiendo ad un obbligo di legge si esporrebbe ad eventuali denunce e potrebbe addirittura essere citato per risarcimento danni da un condomino. L’obbligo di convocare l’assemblea di condominio sussiste esclusivamente nel caso in cui di fronte all’esito negativo del collaudo si renda necessario stanziare un fondo spese straordinarie oneroso, al fine di adeguare l’ascensore alle norme vigenti.