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Le piattaforme elevatrici: la soluzione per anziani, diversamente abili e non solo

In una fase storica come quella che stiamo vivendo: in cui l’età della popolazione cresce continuamente, l’utilizzo di prodotti pensati espressamente per le persone con mobilità ridotta (visti gli ingombri delle sedie a rotelle) diventa sempre più rilevante. A partire dai primissimi anni Ottanta questo tipo di apparecchio di sollevamento ha cominciato a essere presente sul mercato italiano ed europeo.

Fondamentale è stata la legislazione: in Italia in particolare il D.M. 236 del 1989 (Regolamento di attuazione della Legge 13 del 1989 recante le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata) riporta le prime specifiche tecniche relative alle piattaforme elevatrici.

Si tratta di poche righe (tuttora invariate) che rimandano alle specifiche dove applicabili. Nello specifico le piattaforme elevatrici hanno sempre pagato una certa assonanza concettuale con gli ascensori. Già nella norma EN 81-1 e 2 del 1987 si diceva che “tale norma può non essere applicata nel caso di installazione di ascensori che servano 2 sole fermate, di fabbricazione speciale destinati al trasporto della utenza impedita, con corsa non maggiore di 4 m e velocità non maggiore di 0.1 m/s in cui lo spostamento della cabina richieda pressione continua su di un pulsante”.

Si trattava di una piattaforma elevatrice vista come sottocategoria dell’ascensore. Il mercato però ha sempre risposto bene: la diffusione della piattaforma elevatrice è stata rapida nell’ultimo decennio con numeri che arrivano alle 20-25000 unità prodotte in Europa.

I Paesi che vantano il maggior numero di costruttori sono Italia e Svezia. Già con la Direttiva Macchine 89/392 le piattaforme elevatrici venivano posizionate nell’ambito di applicazione della Direttiva Macchine stessa; la Commissione europea dunque diede mandato al CEN di preparare norme europee armonizzate espressamente per questo prodotto (e per i montascale).

Infatti nel 1998, iniziarono i lavori di un Gruppo di lavoro del CEN per la preparazione delle norme (EN 81-40 per i montascale e EN 81-41 per le piattaforme elevatrici). Occorre però fare chiarezza circa i prodotti presentati con la definizione di “piattaforma elevatrice” di cui esistono differenti tipi:

  1. Piattaforme elevatrici con supporto del carico non completamente chiuso, pulsanti a uomo presente senza vano di corsa chiuso che servono normalmente un piano con altezze di sollevamento che arrivano a 3 metri, con velocità non superiore a 0.15 m/s
  2. Piattaforme elevatrici con supporto del carico non completamente chiuso, pulsanti a uomo presente con vano di corsa completamente chiuso, che servono più piani con altezze di sollevamento che possono arrivare a 13-14 metri, con velocità non superiore a 0.15 m/s.

Tali caratteristiche renderebbero corse più elevate difficoltose da raggiungere per il tempo elevato (dato dalla bassa velocità) e per la necessità di mantenere il pulsante premuto per molto tempo. Le installazioni possono essere fatte sia in abitazioni private sia in posti pubblici e l’utilizzo è sempre destinato a persone con mobilità ridotta (come per i montascale, sempre più spesso, per persone anziane).

Questo tipo di prodotto si adatta molto bene all’installazione in edifici esistenti (la quasi totalità delle installazioni) grazie alla sua versatilità e possibilità di “entrare” in spazi ridotti con una fossa di circa 140 mm e testata ridotta.

Con l’introduzione della nuova Direttiva Macchine 2006/42, la linea di demarcazione tra Ascensori e Piattaforme elevatrici è diventata più chiara: gli apparecchi di sollevamento per il trasporto di persone, di persone e cose, soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s sono nello scopo della Direttiva Macchine.

La nuova Direttiva Macchine 2006/42 ha introdotto un altro importante cambiamento: i dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa devono essere del tipo ad azione mantenuta, tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente chiuso (chiuso con pareti, tetto, pavimento e porta in cabina).

 

Per maggiori informazioni consulta la  Norma EN 81-1 e 2 del 1987  dalla Gazzetta Ufficiale

 

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  IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE 
   Visto il trattato che istituisce la Comunita'  economica  europea,
in particolare l'articolo 100 A; 
   Vista la proposta della Commissione (1); 
   In cooperazione con il Parlamento europeo (2); 
   Visto il parere del Comitato economico e sociale (3); 
   Considerando  che  la  direttiva  84/529/CEE  del  Consiglio  (4),
modificata dalla direttiva 86/312/CEE  della  Commissione  (5),  puo'
essere  applicata,  mutatis  mutandis,  agli  ascensori  idraulici  o
elettroidraulici; 
   Considerando che la norma EN 81-1 su  cui  si  basa  la  direttiva
84/529/CEE e' stata completata dopo la pubblicazione della  direttiva
da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici  ed
oleoelettrici; 
   Considerando che l'estensione  del  campo  di  applicazione  della
direttiva 84/529/CEE  e'  urgente  perche'  i  produttori  incontrano
considerevoli  ostacoli  tecnici  agli  scambi  intracomunitari   che
rischiano di compromettere il mercato; 
   Considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire
progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade
il 31 dicembre 1992, 
------------ 
   (1) GU n. C 17 del 24 gennaio 1990, pag. 9. 
   (2) GU n. C 149 del 18 giugno 1990, pag. 144 e  decisione  del  12
settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). 
   (3) GU n. C 168 del 10 luglio 1990, pag. 3. 
   (4) GU n. L 300 del 19 novembre 1984, pag. 86. 
   (5) GU n. L 196 del 18 luglio 1986, pag. 56. 
                 HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
                             Articolo 1 
   La direttiva 84/529/CEE e' modificata come segue: 
   1) Il titolo della direttiva e' sostituito dal titolo seguente: 
    "Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre  1984,  per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici"; 
   2) Il  testo  del  primo  considerando  e'  sostituito  dal  testo
seguente: 
    "Considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli
degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto
di disposizioni  tassative  che  differiscono  da  uno  Stato  membro
all'altro, ostacolano  cosi'  gli  scambi  di  detti  ascensori;  che
occorre   pertanto   procedere   al    ravvicinamento    di    queste
disposizioni;"; 
   3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, e' sostituito dal  testo
seguente: 
    "1. La presente direttiva si applica  agli  apparecchi  elevatori
elettrici, idraulici od  oleolettrici,  installati  stabilmente,  che
servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto
di persone, o di persone e cose, sospesa mediante  cavi  o  catene  o
retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno  parzialmente,
lungo guide verticali  o  la  cui  inclinazione  sulla  verticale  e'
inferiore a 15›, denominati qui di seguito ascensori."; 
   4) All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino,  e'  soppresso  il
testo seguente: 
    "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico,
gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e  i
montacarichi idraulici ed oleoelettrici)."; 
   5) Nell'allegato I: 
     a) il testo del punto 1 e' sostituito dal testo seguente: 
     "1. Gli apparecchi di cui all'articolo  1,  paragrafo  1  devono
corrispondere alle seguenti norme adottate dal  Comitato  europeo  di
normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti  contemplati
al paragrafo 2: 
      - EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per
la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei  montacarichi.
Parte 1: ascensori elettrici; 
      - EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per
la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei  montacarichi.
Parte 2: ascensori idraulici."; 
     b) nel punto 2 i termini: 
     "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 
      2.1. Punto 12.4.2.1." 
    sono sostiuiti dai termini: 
     "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 
      2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma 
EN 81-1 - Edizione del dicembre 1985).". 
[/blockquote]