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Installazione ascensore normativa

Il parco ascensori del nostro Paese è molto vasto, uno dei più grandi, a livello mondiale. Oltre che vasto, però, è anche tra i più vetusti in assoluto. Secondo una ricerca di Thyssenkrupp Elevator Italia, lungo la penisola si contano attualmente 463mila edifici dotati di piattaforme per il trasporto verticale di persone e merci, uno ogni 170 persone. Un numero che è però considerato molto difettoso da altre fonti, secondo le quali gli ascensori in Italia sarebbero più del doppio. Il record regionale spetta alla Liguria, ove ce ne sarebbe uno ogni 70 abitanti, con il caso limite rappresentato dalla provincia di Savona, ove il rapporto si attesterebbe ad uno ogni 56 persone.
C’è però un altro dato molto interessante in questo studio, quello relativo all’anzianità di servizio delle macchine elevatrici tricolori, che nel 40% dei casi supera i 30 anni. Il 60% di esse, poi, è privo di salva vita, con gli impianti installati prima del 1999 che risultano sprovvisti delle tecnologie atte a garantire il livello di sicurezza minimo richiesto dalla Nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE. Tra di esse ricordiamo la chiamata d’emergenza, la chiusura automatica delle porte e il livellamento tra pavimento e cabina, dispositivi che possono rivelarsi fondamentali nella prevenzione di incidenti più o meno gravi.
Proprio l’anzianità di molti ascensori rende necessaria la loro sostituzione con impianti nuovi. L’installazione dell’ascensore è espresso oggetto di una normativa ben precisa, che andiamo ora a vedere nel dettaglio.

Cosa dice il Codice Civile

L’adozione di un nuovo impianto può essere origine di controversie quando a dover decidere è un condominio. Il punto di partenza, quando si affronta il tema relativo all’installazione dell’ascensore e la normativa che lo regola, è il Codice Civile, il quale affronta in maniera articolata la materia. In particolare l’articolo 1136 stabilisce che l’ascensore va a rientrare nella categoria delle innovazioni e in conseguenza di ciò all’interno di un condominio, al fine di poter procedere alla sua installazione, devono essere adottate le maggioranze richieste dallo stesso. Prima di procedere è però necessaria la predisposizione di una relazione strumentale, per effetto della quale sia possibile accertare la gravosità del compito e stabilire un quadro di regole al fine di evitare che nel corso dei lavori si possano arrecare danni alle proprietà individuali del singolo condomino.

Legge 13 del 1989

Un aspetto del tutto particolare, quando si affronta il tema dell’installazione dell’ascensore e la sua normativa, è poi rappresentato dall’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di un tema delicatissimo, proprio perché va a toccare i diritti di persone che non hanno libertà di movimento e la cui qualità della vita può essere colpita dall’esistenza di ostacoli i quali si rivelino insormontabili.
Ad affrontare il tema, sempre per quanto riguarda il condominio, è la Legge 13 del 1989, la quale afferma che nel caso esso rifiuti di deliberare in un termine di tre mesi dalla presentazione dell’istanza formale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, gli interessati possono procedere senza indugio all’installazione, a proprie spese di ascensori, sistemi di elevazione e comunque strutture mobili in grado di poter essere facilmente rimosse, così da agevolare l’accesso all’impianto. Un modus operandi che può essere adottato anche nel caso in cui comporti la riduzione in larghezza delle scale condominiali. A sancirlo è del resto una sentenza della Corte di Cassazione, quella 16846, emessa nel corso di un dibattimento tenutosi nel 2015.

cf7c917b985a33fbcedd9ca1ea8a400dc99a17f9Cosa accade per la ripartizione delle spese?

Uno dei temi che possono portare a vere e proprie liti all’interno del condominio è naturalmente la ripartizione delle spese. Anche in questo caso fa testo il Codice Civile, che dedica al tema l’articolo 1124, il quale provvede ad estendere anche agli ascensori i criteri adottati per le scale. In pratica, quindi, i costi da sostenere per l’installazione di un impianto per il sollevamento di cose e persone devono essere a carico dei proprietari delle unità immobiliari servite dall’impianto: la metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, mentre il resto deve essere ripartito in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Per piani si intendono anche i dislivelli creati da cantine, soffitte, palchi morti, camere a tetto e lastrici solari, ove gli stessi non siano di proprietà comune.
Altro caso è poi quello relativo all’installazione di un impianto dopo la costituzione del condominio. In questa circostanza, l’iter prevede che  la proposta venga trattata dall’assemblea alla stregua di “innovazione gravosa o voluttuaria”. Una classificazione dalla quale deriva l’applicazione di quanto precisato all’interno dell’articolo 1121 dello stesso Codice Civile, il quale prescrive una maggioranza per la sua approvazione equivalente alla maggioranza degli intervenuti, tale però da portare il totale ad almeno i due terzi in relazione al valore dell’edificio.
Ove poi l’installazione dell’ascensore in condominio si prefigga l’abbattimento delle barriere architettoniche, è ancora l’articolo 1120 del Codice Civile ad indicare la necessità di raggiungere la maggioranza degli intervenuti e perlomeno la metà del valore dell’edificio, in prima convocazione, oppure la maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore dell’edificio, nel corso della seconda convocazione.

La normativa sull’ascensore esterno

Altro caso a sé stante è poi quello relativo all’installazione di un impianto esterno, una tipologia di impianto che ha riscosso notevole gradimento negli ultimi anni, spinta dalla validità delle soluzioni proposte dalle aziende, capaci di mixare al meglio funzionalità ed estetica. Quando si presenta la necessità di procedere all’installazione di un ascensore simile, la  normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018. In base a quanto da esso disposto, in questi casi non è richiesta alcuna autorizzazione non solo per quanto concerne l’installazione, ma anche per la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e la messa a norma di questo genere di impianto.
Va infine ricordato il Decreto legislativo 222 del 2016, il quale va a stabilire che nel caso di interventi aventi come fine l’eliminazione di barriere architettoniche, i quali vadano a sfociare  nell’installazione di ascensori esterni o di manufatti tali da andare ad alterare la sagoma dell’edificio, occorre dotarsi di CILA, ovvero della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.