L’abbattimento delle barriere architettoniche nel nostro Paese è un tema che continua ad essere disatteso dalle istituzioni. Se infatti è stato varato uno strumento come i Peba (Piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche), che fanno riferimento alla Legge n. 41 del 1986 e sono stati integrati nel 1992 dalla legge 104, pochi lo conoscono effettivamente. Si tratta di una lacuna molto grave in quanto proprio il piano in questione è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un’area circoscritta, si tratti di edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani come le strade, le piazze, i giardini, i parchi o gli elementi di arredo urbano. Inoltre deve essere in grado di individuare le proposte progettuali di massima tese all’eliminazione delle barriere presenti facendo al contempo la stima dei costi. I Peba rappresentano quindi non solo uno strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento degli interventi per l’accessibilità mixando attività di carattere previsionale allo stabilimento di costi e priorità di intervento.
Se i Peba possono rimediare alla presenza di barriere architettoniche negli spazi pubblici, non riguardano però le abitazioni private, in particolare i condomini. In questi casi l’unico modo per poter ovviare in tal senso è l’installazione di impianti per il sollevamento delle persone all’esterno dell’edificio, a spese di chi necessiti di un intervento del genere.
L’installazione dell’ascensore esterno necessita di SCIA o di CILA?
Quando si tratta di provvedere all’installazione di un ascensore esterno, occorre dotarsi di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o di CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)? E’ questa la domanda che si pone spesso chi intende procedere all’eliminazione degli ostacoli che possono impedire la libertà di movimento alle persone con problemi motori tali da costringerle su una carrozzina. Si tratta di una materia abbastanza controversa, su cui nel corso del tempo si è andata a formare una corposa serie di sentenze da parte della magistratura.
A fare chiarezza è giunto il “Glossario unico di edilizia libera”, pubblicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 ed entrato in vigore il 23 aprile dello stesso anno. Con questo provvedimento ben 58 opere considerate di manutenzione ordinaria sono andate a costituire l’elenco di quelle che possono essere realizzate senza alcun bisogno di autorizzazioni, come appunto CILA, SCIA o permesso di costruire, ovvero i cosiddetti titoli abilitativi.
Se non sono necessari permessi va comunque specificato come gli interventi che rientrano nella lista sono sempre tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e tutte le altre norme che rientrino nella disciplina dell’attività edilizia, ovvero quelle antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, per la protezione dal rischio idro-geologico e tese a tutelare i beni culturali e paesaggistici.
Un capitolo a parte nel Glossario è quello dedicato all’eliminazione delle barriere architettoniche tali da non comportare la realizzazione di ascensori esterni i quali vadano ad alterare la sagoma dell’edificio interessato. Proprio qui si evince che ogni intervento teso a realizzare l’installazione di un ascensore esterno necessiti non di SCIA, come si pensa erroneamente, bensì di CILA. Una necessità derivante dal fatto che un intervento di questo genere andrebbe a modificare la struttura portante dell’edificio.
L’autorizzazione paesaggistica
Va però fatta un’aggiunta importante al discorso svolto sinora, che è quello relativo alla necessità di un’autorizzazione paesaggistica. Sia che serva la CILA o meno, occorre distinguere tra gli ascensori esterni visibili dallo spazio pubblico e quelli che invece non lo sono. Nel primo caso occorrerà chiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata, nel secondo non è necessario. Una cosa da tenere presente ove si abbia intenzione di installare un ascensore esterno senza incappare in violazioni delle normative esistenti le quali potrebbero obbligare ad interventi successivi che possono non solo comportare fastidi, ma anche aggravi di spesa.