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Installazione ascensore disabile in condominio

Quello della disabilità è un tema estremamente delicato, soprattutto in un Paese come il nostro ove i ritardi nell’eliminazione delle barriere architettoniche continuano a far discutere non poco. Basta in effetti sfogliare le notizie che ogni giorno provengono dagli angoli più disparati del nostro territorio per capire come si tratti di un problema ancora lontano dalla soluzione, anche alla luce delle statistiche disponibili. Basti ricordare in tal senso come molti dei circa 8mila comuni dislocati lungo la penisola non abbiano mai approvato i cosiddetti PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) approvati nel lontano 1992 proprio per facilitare il movimento delle persone afflitte da disabilità motoria.
Un tema che del resto non riguarda solo gli edifici pubblici, ma anche quelli privati. Tanto da aver spinto il legislatore ad affrontare il tema relativo alla costruzione di ascensori dando particolare rilievo alla necessità di approntare le migliori condizioni possibili per agevolare il loro movimento anche all’interno dei condomini.

news-dimensione-ascensore-disabili-300×300Cosa dice la legge?

Quando si prende in esame la possibilità relativa all’installazione di un ascensore in grado di agevolare il trasporto di un disabile all’interno di un condominio, occorre tenere presente proprio quanto stabilito dalla legge. Il riferimento normativo che fa testo è il d.m. 236 emanato nel 1989, il quale provvede innanzitutto a stabilire un punto irrinunciabile: l’ascensore deve infatti essere avere una cabina le cui dimensioni minime ne rendano possibile il godimento anche ad opera di un utente gravato da problemi motori, in particolare quelli costretti su una carrozzella. Inoltre, le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e presentare dimensioni tali da permetterne una facile fruizione anche da parte di persone disabili.
La normativa afferma poi che i tempi di apertura e di chiusura delle porte devono essere in grado di garantire un accesso comodo e agevole. Infine la prescrizione relativa alle pulsantiere di comando, per le quali si stabilisce il principio che debbano avere il comando più elevato situato ad un’altezza raggiungibile anche da chi sia costretto a muoversi con l’ausilio di una carrozzina, consentendo l’uso anche ai non vedenti.
Se questa è la normativa di riferimento, vanno poi ricordate le prescrizioni di legge per quanto riguarda gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, sulle cosiddette parti comuni dei condomini.

Quale maggioranza condominiale?

Il primo tema da affrontare quando si parla dell’installazione di un ascensore per disabile in un condominio è quello relativo alla maggioranza condominiale prevista. E’ proprio la normativa a stabilire che per poter installare un ascensore su un’area comune condominiale, con lo  scopo di eliminare le barriere architettoniche, si rende necessario che l’innovazione sia approvata dall’assemblea con la maggioranza indicata dall’articolo 1136, commi 2 e 3 del Codice Civile. Ove tale deliberazione sia contraria oppure sia stata omessa entro il termine di tre mesi dalla richiesta scritta avanzata, i lavori possono essere svolti a spese del portatore di handicap, che però è tenuto a osservare i limiti previsti dagli articoli 1120 e 1121 dello stesso Codice Civile, come del resto prescritto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 13 risalente al 1989. I limiti in questione sono quelli che rendono impraticabili le innovazioni tali da rendere impossibile la fruizione di talune parti comuni dell’edificio anche ad  un solo condomino. A stabilire una soluzione di questo genere è stata proprio la Corte di Cassazione, con la sentenza 21339 emanata nel 2017, la quale ha stabilito come l’installazione dell’ascensore per una persona disabile diventi illegittima nel caso in cui vada a precludere il godimento del bene comune, anche da parte di un solo condomino. Il caso in questione aveva visto il ricorso di un intero condominio contro la sentenza della Corte d’appello di Torino la quale aveva dato ragione ad una condomina cui sarebbe stato impedito l’uso del pianerottolo proprio a causa dell’installazione di un impianto destinato ad agevolare il movimento dei portatori di handicap.