Gli ascensori sono un naturale portato della vita moderna. La necessità di sviluppare le abitazioni in altezza in modo da consentire a grandi masse di cittadini di non andare a consumare una eccessiva porzione di territorio, ha infatti comportato quella di provvedere alla movimentazione verticale di persone e cose, cercando di unire due fattori chiave come la velocità e la sicurezza.
Proprio il tema della sicurezza ne comporta a sua volta uno non meno rilevante, quello delle dimensioni degli impianti, i quali devono essere in grado di trasportare gruppi di persone dando loro la possibilità di sostare in maniera confortevole all’interno delle cabine e riuscire a muoversi per effettuare operazioni con le quali comandarne i movimenti.
Altra problematica che occorre considerare, quando si affronta il problema relativo alla dimensione degli ascensori è poi quella relativa alla possibilità che essi siano utilizzati da persone afflitte da problemi motori, ovvero invalide. Proprio per questo motivo prima di procedere all’installazione di un ascensore occorre individuare le normative cui fare riferimento e affidare il compito di progettare il tutto a esperti del settore.
Il Decreto Ministeriale 236/89
Come già ricordato, nell’individuazione delle soluzioni per la costruzione di un ascensore all’interno di un edificio, è assolutamente necessario riuscire a individuare le giuste dimensioni. Tra gli elementi che occorre comunque tenere nel debito conto per rimanere nei paletti imposti dalla normativa non può mancare il tema della disabilità, proprio perché è del tutto normale che all’interno di edifici condominiali esso venga fuori in tutta la sua serietà.
A tal proposito occorre ricordare come il nostro Paese si sia dotato ormai da lungo tempo, dal 1989, dello strumento legislativo cui i progettisti devono richiamarsi in sede di installazione di un impianto per il sollevamento verticale di persone e cose. Stiamo parlando del Decreto Ministeriale 236, il quale prevede espressamente come l’ascensore debba presentare una cabina le cui dimensioni minime siano tali da permetterne l’utilizzo anche da parte di una persona che sia costretta sulla sedia a rotelle. Anche le porte di cabina e di piano devono poi rispondere all’esigenza di facilitare l’uso dell’ascensore a questa particolare utenza: devono infatti essere del tipo automatico, oltre che provviste di dimensioni le quali non facciano da ostacolo agli utenti gravati da problemi di disabilità o di deambulazione.
Non devono difettare poi in tal senso le porte di accesso alla cabina, le quali devono essere in grado di assicurare un acceso agevole a tutti i possibili fruitori, mentre per quanto riguarda lo stazionamento della stessa ai vari piani, deve avere luogo con le porte accuratamente chiuse.
Infine le pulsantiere di comando, le quali devono essere raggiungibili senza sforzo, anche nel punto più alto, anche dalle persone che si trovino su una sedia a rotelle ed essere del tutto idonee all’utilizzo da parte di non vedenti.
Le dimensioni minime secondo la legge
Sin qui abbiamo ricordato le prescrizioni che la legge fissa a beneficio dei portatori di handicap, in modo da facilitare la fruizione dell’ascensore da parte loro. Lo stesso decreto, però, non si esime dall’affrontare il tema relativo alle dimensioni dell’ascensore, andando a stabilirne gli standard minimi. Il riferimento in tal senso è il paragrafo 8.1.12, il quale va ad evidenziare come negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, la cabina dell’ascensore debba essere provvista di dimensioni minime di 1,40 metri per quanto riguarda la profondità e 1,10 in larghezza. La porta deve a sua volta essere dotata di luce netta minima di 0,80 metri, posta sul lato corto, mentre la piattaforma minima di distribuzione, anch’essa posizionata davanti alla porta della cabina, deve avere dimensioni minime di 1,50 × 1,50 metri.
Diverso è invece il caso dei nuovi edifici, in cui l’ascensore deve essere dotato di una cabina caratterizzata da dimensioni minime di 1,30 metri in profondità e 0,95 per la larghezza. Se la porta deve essere poi munita di luce netta minima di 0,80 metri posta sul lato corto, la piattaforma minima di distribuzione posizionata di fronte alla porta della cabina dovrà vedere le sue dimensioni raggiungere un minimo di 1,50 × 1,50 metri.
Infine gli edifici preesistenti: nel caso non sia possibile ricavare lo spazio necessario per una cabina di dimensioni superiori, ovvero di un adeguamento, l’impianto potrà essere servito da una cabina che abbia le seguenti caratteristiche:
– 1,20 metri di profondità e 0,80 di larghezza;
– 1,40 x 1,40 metri per la piattaforma minima di distribuzione posta davanti alla porta della cabina.
– porte di cabina e di piano a scorrimento automatico.
Va anche precisato come nel caso di impossibilità di dare vita ad una sostituzione, indipendentemente dal motivo, può essere conservata la porta di piano ad anta incernierata, purché essa sia dotata di apertura automatica.
Infine, per quanto concerne tutti i casi sin qui ricordati, le porte devono rimanere aperte per non meno di 8 secondi, mentre il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4.