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Dimensione delle porte ascensori: il decreto ministeriale 236/89

Gli ascensori, oltre a semplificare in maniera notevole la vita, sono spesso utili e necessari in una società come la nostra che continua ad invecchiare e a proporre quindi le problematiche legate alla mobilità delle persone che sono gravate da deficit motori più o meno pronunciati.

La risposta a queste complesse tematiche è spesso offerta proprio dagli ascensori, i quali consentono agli edifici di una certa altezza di essere comunque accessibili anche da parte di quelle persone che abbiano difficoltà motorie.

Naturalmente queste sono le problematiche più spinose, ma occorre anche ricordare la grande utilità di questi impianti in situazioni come quelle che ad esempio devono affrontare le mamme con il passeggino o i traslocatori o altri lavoratori che sono incaricati di trasportare e collocare oggetti e cose a volte molto voluminosi e pesanti. Quindi, anche ad altezze modeste l’ascensore è infine destinato a rivelarsi un impianto di grande utilità, sia negli edifici pubblici che in quelli privati. Proprio per questo motivo occorre fare in modo che esso sia scelto in modo appropriato.

La questione delle dimensioni

Quando ci si trova a dover operare la scelta relativa all’ascensore per il proprio edificio, l’individuazione delle giuste dimensioni  è naturalmente destinato a rappresentare un fondamentale elemento di valutazione, il quale va quindi assunto con la dovuta consapevolezza e, soprattutto, facendo ricorso ad un esperto in grado di fare presente tutte le implicazioni di una scelta piuttosto che di un’altra, proprio per la delicatezza del tema.

Nella decisione finale, ad esempio, non si può assolutamente prescindere dal tema della disabilità, anche perché abitando all’interno di un condominio arriverà sicuramente il momento che il problema si porrà sotto forma di richiesta da parte di uno dei condomini all’assemblea, la quale sarà dunque investita della questione. In questo contesto occorre ricordare come la normativa di riferimento sia rappresentata dal Decreto Ministeriale 236/89, il quale prevede espressamente come l’ascensore debba avere una cabina dotata di dimensioni minime tali da permettere l’utilizzo da parte di una persona costretta sulla sedia a rotelle. Le porte di cabina e di piano, inoltre, devono essere del tipo automatico, e provviste di dimensioni che ne possano  consentire una facile fruizione anche da parte di utenti gravati da problemi di disabilità o deambulazione. Sempre la stessa legge affronta poi i tempi di apertura e di chiusura delle porte, specificando come essi debbano riuscire ad assicurare un comodo e agevole accesso a tutti i possibili utenti, e che lo stazionamento della cabina ai piani di fermata debba avvenire con porte chiuse.

Le bottoniere di comando, a loro volta, devono avere il comando più alto posto ad un’altezza raggiungibile senza sforzo dalla persona su sedia a rotelle, oltre a dover essere idonee all’uso da parte di non vedenti.
Se queste sono le prescrizioni fissate a proposito di persone che siano portatrici di handicap, va poi comunque ricordato che la normativa in affronta anche il tema relativo alle dimensioni dell’ascensore, prescrivendo alcuni standard minimi.

Le dimensioni minime secondo la legge

Proprio il decreto già ricordato, al paragrafo 8.1.12, provvede ad evidenziare come negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore debba avere una cabina provvista di dimensioni minime di 1,40 metri di profondità e 1,10 di larghezza, con una porta dotata di luce netta minima di 0,80 metri, posta sul lato corto. Infine la piattaforma minima di distribuzione posta di fronte alla porta della cabina, la quale deve raggiungere perlomeno 1,50 × 1,50 metri.

Per quanto concerne invece i nuovi edifici, l’ascensore deve avere una cabina caratterizzata da dimensioni minime di 1,30 metri di profondità e 0,95 di larghezza, con una porta dotata di luce netta minima di 0,80 metri posta sul lato corto e la piattaforma minima di distribuzione situata di fronte alla porta della cabina le cui dimensioni devono raggiungere almeno 1,50 × 1,50 metri.

Un discorso del tutto particolare spetta agli edifici preesistenti per i quali si renda necessario un adeguamento. Ove si presenti l’ipotesi in cui non sia possibile installare una cabina di dimensioni superiori, l’ascensore potrà infatti essere dotato di una cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 0,80 di larghezza, mentre la piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina potrà essere limitata a 1,40 × 1,40 metri. In questo quadro, ovvero quello riferito all’adattamento di ascensori già esistenti, le porte di cabina e di piano dovranno però essere del tipo a scorrimento automatico. Ove invece non sia possibile per un motivo o per l’altro provvedere alla sostituzione, si può mantenere la porta di piano ad anta incernierata, a patto che essa sia munita di un sistema per l’apertura automatica. In ognuno dei casi citati, è comunque previsto che le porte debbano rimanere aperte per non meno di 8 secondi, e che il tempo di chiusura non debba essere inferiore a 4.