“L’impatto della Brexit sull’economia del Regno Unito nel lungo periodo sarà peggiore rispetto a quello della pandemia di Covid-19.” Sono state davvero dure le recenti parole di Richard Hughes, presidente dell’Office for Budget Responsibility (OBR); secondo molti economisti i dati recenti, datati 2021, confermano le previsioni fatte dall’OBR, secondo le quali l’impatto a lungo termine della Brexit avrebbe ridotto il PIL di circa il 4% (a cui va aggiunto un 2% causato dalla pandemia). Come reagirà a questi trend l’interno comparto industriale? Quali saranno le conseguenze nel campo dell’import/export? La crisi che affligge l’economia britannica sta facendo parlare i media di un incombente “inverno del malcontento”, in riferimento all’ondata di scioperi del 1978-79 che mise in ginocchio l’economia britannica. Il mondo industriale in UK attualmente denuncia una questa grave carenza di lavoratori, specialmente nell’industria del trasporto, nella logistica, nell’ospitalità e nel settore alimentare. Ma questo non è l’unica difficoltà del settore. Infatti dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto marchio UKCA (UK Conformity Assessed), il nuovo marchio di prodotto britannico richiesto per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). Si tratta di un “bollino” di valutazione della conformità per la Gran Bretagna e si applica alla maggior parte delle merci che precedentemente richiedevano il marchio CE. In particolare tra le aree coperte dal marchio UKCA ci sono oltre a dispositivi medici, apparecchiature elettriche, apparecchi radio, tantissimi prodotti… tra cui anche gli ascensori. Le aziende dovranno per tanto controllare, e se è necessario cambiare, la propria valutazione di conformità o il marchio applicato ai prodotti destinati al mercato UK. Tutto questo comporterà difficoltà o forse limitazioni? Ricordiamo inoltre che il marchio UKCA, così come il marchio CE, deve essere apposto direttamente sul prodotto ed in alcuni casi va inserito nei manuali. Responsabile dell’utilizzo del contrassegno è il produttore, il quale deve conservare tutti i documenti necessari a dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge. Il fascicolo tecnico contenente tali informazioni può essere richiesto in qualsiasi momento dalle autorità per verificare la conformità del prodotto, fino a un massimo di 10 anni dopo l’immissione sul mercato.
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