La questione relativa all’installazione di un ascensore esterno può rappresentare la causa di possibili litigi all’interno del condominio. Il motivo di questi dissidi è naturalmente da ricondurre al fatto che alcuni condomini possono non gradire da punto di vista prettamente estetico la costruzione del castelletto per l’ascensore esterno che è in pratica il logico corollario dell’installazione di questo tipo di impianto. Quando si presenta la necessità di agevolare il trasporto di un disabile, il quale viene reso praticamente impossibile dall’ascensore preesistente, si deve infatti ricorrere all’installazione dell’elevatore all’interno di una incastellatura metallica, una struttura che ha il compito di agevolare il trasporto verticale in condizioni di assoluta sicurezza. Un atto del tutto legittimo, ma che non di rado provoca il risentimento di altri inquilini dell’immobile interessato, i quali ritengono leso il loro diritto.
Ascensore esterno: la sua installazione è del tutto legittima
Per sgombrare subito il campo da possibili equivoci, va intanto ricordato come l’installazione di un ascensore esterno a servizio e a spese di un solo condomino, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea ed anche nel caso in cui l’opera non sia prevista nel progetto originario dell’edificio, è assolutamente legittima.
A deliberare nel merito sono stati gli ermellini della Cassazione, in una sentenza risalente al maggio del 2014 e contrassegnata dal numero 10852. Il caso era stato sollevato dal ricorso di una donna contro la decisione presa dalla Corte d’Appello, la quale era andata a riconoscere la legittimità dell’innovazione realizzata da altro condomino. Se la ricorrente sosteneva la necessità non solo di eliminare l’ascensore esterno con il suo castelletto, il giudice di merito ha invece ritenuto senza alcun dubbio che l’installazione dell’ascensore esterno, a servizio esclusivo di un’unità immobiliare, vada a costituire una innovazione eseguita a spese del proprietario e come tale non richiedente l’autorizzazione del condominio, in base a quanto disposto dagli articoli 1120 e 1121 del Codice Civile. La Corte ha peraltro ritenuto come l’operazione in questione non andasse a pregiudicare la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio.
Il punto centrale: l’abbattimento delle barriere architettoniche
Va comunque sottolineato ancora una volta come il punto realmente dirimente sia quello relativo al problema delle barriere architettoniche le quali possono arrivare a limitare o impedire l’accessibilità all’edificio e la reale abitabilità di un appartamento. Un tema del resto richiamato da una precedente sentenza della Cassazione emessa nel 2012 (numero 14096), secondo la quale proprio le operazioni tese ad eliminare le barriere architettoniche rientrano nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile.
Una impostazione la quale ha naturalmente spinto molti condomini a optare per l’adozione di ascensori esterni, serviti e delimitati da un castelletto, ovvero una struttura metallica tamponata in cristallo oppure in semplice lamiera metallica che va a poggiare su una dima metallica fissata ai lati della fossa. Proprio per fare in modo che l’impianto non vada ad impattare negativamente sull’estetica dell’immobile, il castelletto dell’ascensore esterno viene solitamente accompagnato da rifiniture di ottimo livello. La struttura che deve ospitare l’ascensore ricavato per questa via va poi ad obbedire ad una serie di prescrizioni in tema di sicurezza, come ad esempio la necessaria resistenza agli agenti atmosferici, la luminosità e la capacità di operare anche in condizioni d’impiego molto particolari. Una capacità che diventa preziosa in particolare in zone ove le sollecitazioni create dal vento o dalla neve, oppure dall’elevato coefficiente sismico, possono conferire ulteriore pregio alla soluzione prospettata.