L’Italia, l’attenzione circa la tutela delle persone diversamente abili deve essere mantenuta sempre alta, per colmare decenni e decenni di progettualità architettonica diffusa che non ha tenuto conto delle esigenze di tutti. Un tema ovviamente particolarmente importante è legato all’ascensore all’interno dei condomini: di certo non solo una comodità, ma per alcuni una vera e propria necessità. Per questo motivo spesso ci si è interrogati sul diritto della famiglia con una persona con ridotta mobilità di richiedere l’installazione di un ascensore all’interno di un condominio: Questa necessità ha bisogno dell’approvazione della maggioranza assoluta di tutta i condomini? A fare chiarezza sull’annosa questione si è espressa la legge 13/1989 che nell’articolo 2, riguardante appunto “l’eliminazione delle barriere architettoniche”, stabilisce che “l’installazione di un ascensore può essere approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 1120 del Codice Civile” ossia a maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio (500/millesimi). Di fronte ad un diniego o semplicemente una mancata decisione degli altri condomini, la famiglia della persona diversamente abile, dopo aver sollecitato per iscritto all’installazione e decorsi tre mesi da tale richiesta, può procedere comunque all’installazione dell’ascensore a proprie spese (non importa quindi se per costruire l’eventuale ascensore, magari esterno si rovini l’estetica del fabbricato oppure se si riduca l’ampiezza della rampa di scale all’interno).