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Ascensore condominio legge 104: è sempre possibile?

In Italia la condizione dei disabili è resa notevolmente più complicata dall’esistenza di un gran numero di barriere architettoniche le quali impediscono loro di muoversi agevolmente, limitandone di conseguenza la qualità della vita.
Tra gli ausili che potrebbero permettergli di farlo c’è anche l’ascensore, che però a volte presenta un accesso difficoltoso o addirittura impossibile, soprattutto quando l’impianto si trova all’interno di un condominio. Cosa accade in questi casi? E’ sempre possibile installare un ascensore nel condominio ove siano presenti persone disabili ai termini della legge 104? Andiamo a vedere nel dettaglio.

Ascensore condominiale: ci sono alcune cause che impediscono quello interno

Risultati immagini per ascensore 104Come è ormai noto, l’Italia ormai da tempo cerca di facilitare il movimento delle persone gravate da handicap tali da costringerle su una carrozzina. La legge, però, viene spesso disattesa nei palazzi pubblici, mentre va un po’ meglio nelle abitazioni private, ove molte persone decidono di adottare impianti per il sollevamento delle persone e delle cose anche approfittando degli sgravi fiscali che sono state approvate a livello governativo con il preciso fine di incentivare questa decisione. A volte, però, adottare l’ascensore in condominio a favore di soggetti rientranti nella legge 104 non è possibile.
In particolare, non è possibile quando l’installazione dell’ascensore per un condomino disabile va a precludere il godimento del bene comune, ad esempio un pianerottolo, anche da parte di un solo condomino. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza 21339 emessa nel 2017, quando le toghe di Piazza Cavour hanno deciso di rigettare il ricorso di un intero condominio contro la sentenza della Corte d’appello di Torino favorevole ad una condomina alla quale sarebbe stato impedito l’uso del pianerottolo proprio a seguito dell’installazione di un impianto destinato ai portatori di handicap. Va specificato che nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, l’adozione dell’impianto in una delle aree comuni era stato deliberato dall’assemblea condominiale, con la sola opposizione della condomina che aveva sollevato eccezione, sulla base dell’impossibilità dell’originario godimento del pianerottolo occupato dall’impianto. La Cassazione ha in questo caso stabilito che questo originario godimento sarebbe in pratica stato sostituito da un diritto di diverso contenuto, il quale sarebbe stato necessariamente condizionato alla disponibilità ed al  funzionamento dell’ascensore stesso, decidendo infine di dare ragione alla condomina. Se è vero che l’ascensore costituiva una innovazione (la cui installazione è appunto agevolata dalla legge), la normativa vigente prevede anche l’esclusione dal novero di quelle installazioni tali da rendere inservibile il bene comune all’uso e al godimento anche di un solo condomino. Il riferimento è all’art. 1120, comma 2, c.c., il quale prescrive che non si possano applicare innovazioni in grado di rendere inservibili all’uso e al godimento delle parti comuni dell’edificio anche ad  un solo condomino, in quanto una eventualità di questo genere ne comporterebbe una sensibile menomazione dell’utilità.

Non possono essere sollevati motivi legati all’estetica

Come si comprende facilmente, nel caso descritto la ratio della sentenza ha inteso proteggere la donna dagli effetti di una decisione condominiale che andava a ledere, almeno in parte, i suoi diritti. Diritti che invece non possono essere allargati all’estetica di un edificio, come chiarito da altre sentenze della stessa Cassazione di fronte all’opposizione mossa da assemblee condominiali in merito all’installazione di impianti esterni destinati a servire disabili. In questo caso, infatti, viene a prevalere il diritto del disabile a potersi muovere con una certa libertà, senza dover sottostare agli impedimenti di carattere logistico i quali andrebbero infine a imporne la reclusione all’interno della propria abitazione.
Come si può facilmente immaginare, dunque, i temi relativi all’adozione di un ascensore in condominio, per persone che rientrano nell’ambito applicativo della legge 104 costituisce un terreno abbastanza scivoloso, tale da poter provocare non poche frizioni, come dimostra del resto la sempre più corposa giurisprudenza al proposito.