Abitare in un condominio comporta molto spesso problemi di non poco conto, derivanti dalla difficoltà di riuscire ad allacciare rapporti realmente costruttivi e all’insegna della socialità con gli altri. Non è quindi raro il caso in cui gli inquilini entrino in conflitto sulle cosiddette parti comuni, ovvero le parti dello stabile che devono servire tutti (le scale, i pianerottoli, i muri perimetrali ad esempio) o quelle che magari sono indispensabili solo ad alcuni. In questa seconda casistica rientrano anche gli ascensori, i quali possono rivelarsi la soluzione in grado di aiutare anziani e disabili a muoversi con maggiore facilità.
E’ possibile opporsi all’adozione dell’ascensore in un condominio?
Proprio il fatto che a volte l’impianto delegato alla movimentazione verticale di cose e persone non serve a tutti i condomini, o addirittura ad una parte minoritaria di essi, può portare infine a frizioni tra di essi. La domanda che si pongono in molti è quindi la seguente: nel caso si voglia installare l’ascensore in un condominio, come è possibile opporsi?
Il punto di partenza, quando si affronta un discorso di questo genere è quello della disciplina applicabile alla fattispecie, che è in pratica quella relativa alle innovazioni. In particolare, si definisce innovazione ogni nuova opera tale da implicare un mutamento rilevante della cosa comune, andandone cioè ad alterarne l’entità sostanziale o la destinazione originaria. Per capire meglio il discorso, si può fare riferimento al pianerottolo in cui si prevede di installare l’impianto, che proprio per effetto di questa novità vede mutare in maniera molto profonda il proprio aspetto. Il caso più classico in cui può sorgere un contenzioso è quello relativo agli inquilini del piano terra, i quali non hanno alcun bisogno dell’ascensore, ma possono magari vedersi sottrarre una parte dello spazio antistante alla propria porta. Cosa accade in casi di questo genere?
E’ prioritario l’interesse della maggioranza degli inquilini
Come al solito, il riferimento normativo cui occorre fare attenzione è il Codice Civile, il quale va a stabilire che possa essere l’assemblea condominiale a deliberare ogni tipo di opera diretta al miglioramento, all’uso più comodo o ad un rendimento migliore delle cose comuni. Per poter essere valida, una delibera di questo genere deve però essere approvata con un numero di voti tale da rappresentare la maggioranza degli intervenuti e non meno della metà del valore dell’edificio.
Mentre sono vietate le innovazioni le quali possano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del condominio, quelle che ne vadano ad alterare il decoro architettonico oppure rendano completamente inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino alcune parti comuni.
Infine, nel caso in cui l’installazione di un ascensore vada a limitare soltanto in parte non certo rilevante il godimento della parte comune, il diritto alla sua adozione deve essere accordato senza alcun dubbio.
Ascensore in condominio: alcune puntualizzazioni
Quando si parla di ascensori condominiali si entra in un terreno minato, come del resto dimostrato dalle tante sentenze emesse dai tribunali italiani chiamati in causa nel corso degli anni proprio per cercare di dirimere gli screzi che sorgono tra condomini. Come abbiamo visto, l’interesse della maggioranza degli inquilini è considerato prioritario e deve quindi essere considerato alla stregua di un punto fermo. Non tale però da andare a scalfire il diritto di rimuovere le barriere architettoniche, nel caso in cui in un palazzo siano presenti persone afflitte da problemi motori e magari costrette a muoversi su una carrozzina. In questi casi l’opposizione degli altri condomini viene senz’altro meno, come più volte stabilito dalla Corte di Cassazione, anche nel caso in cui l’innovazione in questione andasse a scapito dell’estetica dell’immobile.
Per quanto riguarda le spese di installazione e di gestione, occorre invece fare una necessaria distinzione. La prima, in un condominio che ne sia privo, può essere attuata anche a cure e spese di alcuni condomini soltanto, purché sia garantito il diritto degli altri di partecipare in qualunque momento ai vantaggi derivanti dalla sua introduzione, ovviamente previo concorso alle relative spese.
Dismissione ascensore: non si può procedere se il suo uso è necessario ad anziani e disabili