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Dismissione ascensore: non si può procedere se il suo uso è necessario ad anziani e disabili

Non è raro il caso di ascensori che vadano a deturpare dal punto di vista estetico lo stabile in cui sono chiamati a prestare il loro utilissimo servizio di movimentazione verticale di cose e persone. Tanto da spingere infine i condomini a richiederne l’eliminazione, proprio per cercare di ovviare a tale difetto. Cosa accade, però, quando viene elevata la richiesta di dismissione dell’ascensore in un immobile che veda la presenza di anziani e persone disabili, che quindi da quell’impianto avrebbero notevole giovamento per i loro movimenti? A chiarire il quadro con assoluta esattezza è stata la Corte di Cassazione con una sentenza, la 18334, risalente ormai al 2012 e della quale occorre sempre tenere conto in casi di questo genere.

La sentenza della Corte di Cassazione

I condomini non possono opporsi all’installazione di un impianto per la movimentazione di cose o persone che sia espressamente richiesta da un anziano o da un disabile. Neanche se da tale installazione dovesse conseguirne un deterioramento estetico del palazzo in cui esso viene inserito. Anche nel caso di una delibera unanime dei condomini, la dismissione dell’ascensore non è consentita, proprio perché andrebbe a rendere impossibile il conseguimento del principio di solidarietà cui del resto si conforma la legge italiana quando si tratta di impianti cui è demandata la rimozione delle barriere architettoniche.
Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione, nell’ambito di un procedimento derivante dalla richiesta di alcuni condomini, i quali avrebbero voluto procedere alla rimozione di un ascensore che, secondo loro, andava a detrimento dell’estetica in un palazzo di stile liberty. Richiesta derivante dal fatto che la decisione di installare l’impianto, dibattuta nell’assemblea di condominio, non aveva conseguito la necessaria unanimità.

La ratio della decisione

Risultati immagini per socializzazioneQuali sono stati i motivi che hanno spinto i giudici di piazza Cavour a pronunciarsi contro i ricorrenti? Il principio alla base della decisione è che in ambito condominiale deve valere il principio della solidarietà, lo stesso in base al quale sussiste un dovere collettivo di provvedere alla rimozione preventiva di ogni possibile ostacolo all’applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici. Principio sul quale, del resto, nell’ordinamento del nostro Paese sono state introdotte disposizioni generali cui deve essere conformata la costruzione degli edifici privati, oltre che la ristrutturazione di quelli preesistenti. Il tutto proprio al fine di arrivare all’eliminazione delle barriere architettoniche “indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili”.

L’importanza della socializzazione

Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione ha poi provveduto a ricordare che la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute di soggetti problematici come anziani e disabili. Talmente essenziale da poter arrivare ad assumere una funzione sostanzialmente terapeutica “assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione”.
Una sentenza, quella emessa dalla Cassazione di cui non si parla molto, quando si affronta il tema della dismissione dell’ascensore, ma la quale invece dovrebbe sempre essere tenuta presente, proprio alla luce del fatto che va a fissare un punto assolutamente fondamentale, ovvero il rispetto del diritto alla rimozione delle barriere architettoniche delle persone con handicap fisici o motori tali da impedirne la deambulazione.