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Meccanismo apertura porte ascensore

L’ascensore è una comodità ormai di vecchia data per gli italiani. La sua massiccia introduzione avvenne negli anni del boom economico, quando l’afflusso nelle città di un gran numero di persone provenienti dalle campagne comportò la costruzione di palazzi sempre più sviluppati in altezza. Per poter agevolare il movimento verticale di persone e cose, fu quindi necessario adottare le piattaforme in grado di trasportarle in modo rapido.
Il problema è che molti di questi ascensori sono ora vecchi o addirittura obsoleti e possono costituire un notevole pericolo per gli stessi utenti. Proprio per questo le associazioni di categoria ormai da tempo chiedono al governo italiano di intervenire e statuire l’obbligo di provvedere alla sostituzione degli impianti più problematici.
Tra i problemi che possono insorgere per questi impianti ci sono anche quelli che fanno riferimento al meccanismo per l’apertura delle porte dell’ascensore. Proprio per questo occorre cercare di delineare al meglio il quadro legislativo che ne regola il funzionamento.

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Il decreto 236 del 1989

Come è ormai noto, il quadro legislativo in cui si deve andare ad inserire l’installazione di un ascensore è delineato soprattutto dal Decreto 236 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 14 giugno del 1989, con il quale era resa operativa la Legge numero 13 dello stesso anno. E’ proprio questo provvedimento legislativo ad indicare come il meccanismo cui è delegato il compito dell’apertura delle porte di un ascensore debba essere automatico. Inoltre, le porte di cabina e di piano devono essere caratterizzate da dimensioni tali da consentire un agevole accesso alla sedia a rotelle, in modo da favorire le persone disabili costrette a muoversi con tale ausilio.
Va poi ricordato come il sistema di apertura delle porte debba essere munito di un meccanismo idoneo, come possono rivelarsi la cellula fotoelettrica o le costole mobili per l’arresto e l’inversione della chiusura, il quale può risultare prezioso nell’eventualità che possa verificarsi l’ostruzione del vano porta.
Le prescrizioni indicate dal provvedimento erano il logico risultato di una situazione caratterizzata dall’esistenza di un numero molto elevato di ascensori privi di porte automatiche. A tal riguardo va però sottolineato come non sussista alcun obbligo in tal senso, nonostante l’evidente necessità di un adeguamento a fini di sicurezza, che del resto non sembra essere molto avvertito nel nostro Paese, considerato il numero di impianti sprovvisti di porte automatiche.

L’adeguamento degli impianti più vecchi è su base volontaria

Il provvedimento di legge con il quale è stato deciso di fissare su livelli esclusivamente volontari l’adeguamento degli impianti più vecchi è il D.P.R. numero 23 del 10 gennaio 2017, intitolato “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”.
Naturalmente la domanda che occorre porsi è la seguente: perché l’adeguamento degli ascensori in Italia è stato fissato su base esclusivamente volontaria? La ratio è abbastanza comprensibile: operazioni di questo genere comportano uno sforzo economico non indifferente e con una crisi come quella in atto dal 2008 è abbastanza complicato pensare di poter obbligare gli italiani a procedere in tal senso.
Va comunque considerato anche il fatto che da parte governativa è stata più volte affermata l’intenzione di dare una definizione pressoché esaustiva alla questione. Un intendimento che tiene conto anche del fatto che su un milione circa di impianti esistenti attualmente in Italia, sono addirittura oltre 700mila quelli che sono entrati in funzione prima dell’avvento del nuovo millennio. Si tratta in maggioranza di ascensori che avrebbero bisogno di aggiornamenti, gli stessi del resto previsti dalla direttiva numero 33 approvata dall’Unione Europea del 2014 per tutti gli impianti istallati dopo il 1999, per i quali è stato indicato l’obbligo di rispettare i seguenti requisiti:

  1. essere progettati in maniera tale da non ostacolare l’accesso delle persone disabili e da consentire tutti gli adeguamenti che possano fare in modo da facilitare il loro utilizzo;
  2.  la presenza di dispositivi di allarme bidirezionali che stabiliscano un collegamento tra la cabina e una centrale operativa specializzata attiva lungo tutto l’arco delle 24 ore in modo da consentire eventuali soccorsi;
  3. la dotazione di dispositivi in grado di rendere possibile l’allineamento al piano in modo da evitare la creazione di dislivelli;
  4.  quella di un sistema di illuminazione di emergenza che rimanga attivo anche ove si verifichi l’interruzione nel flusso di energia elettrica.