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Normativa installazione ascensori

Quando si rende necessario procedere all’installazione di un ascensore, la prima preoccupazione dei proprietari è naturalmente quella relativa all’investimento che essa comporta, considerato come sia necessario destinare all’operazione cifre abbastanza consistenti.
Occorre però considerare come una eventualità di questo genere comporti anche la presa di conoscenza dell’aspetto puramente legale agli impianti delegati al trasporto verticale di persone e cose all’interno degli edifici. La normativa per l’installazione degli ascensori è molto precisa e va ad affrontare nello specifico le questioni legate alle dimensioni e alla ripartizione delle spese, quando ad essere interessato è un condominio. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio.

Codice Civile e Legge 13 del 1989

In base all’articolo 1136 del Codice Civile, l’ascensore rientra nella categoria delle innovazioni e di conseguenza all’interno di un condominio per poter procedere all’installazione devono essere adottate le maggioranze richieste dallo stesso. Il logico corollario è la predisposizione di una relazione strumentale la quale consenta di attestare la gravosità del compito e stabilire che il tutto possa avvenire senza che si verifichino danni alle proprietà individuali del singolo condomino.
C’è poi il discorso relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche, delicatissimo, il quale viene affrontato dalla Legge 13 del 1989 la quale  prescrive che ove il condominio rifiuti di deliberare entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza formale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, i disabili possono senz’altro procedere all’installazione a proprie spese di ascensori, sistemi di elevazione, strutture mobili tali da essere facilmente rimovibili, in modo da rendere più agevole l’accesso all’impianto. Possono farlo anche se ciò comporta la riduzione in larghezza delle scale condominiali, come del resto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16846, emessa nel corso del 2015.

collaudoCosa dice la legge per la ripartizione delle spese

Quando si affronta la normativa relativa all’installazione degli ascensori, va presa in considerazione anche la ripartizione delle spese. In questo caso fa fede l’articolo 1124 del Codice Civile, il quale estende i criteri adottati per le scale anche ad essi. Ne consegue che i costi relativi all’installazione debbano essere a carico dei proprietari delle unità immobiliari servite dall’impianto, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per il resto in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano del suolo. Nella definizione di piani rientrano anche le cantine, le soffitte, i palchi morti, le camere a tetto e i lastrici solari, nel caso in cui non siano di proprietà comune.
Ove invece si tratti di installare un ascensore dopo la costituzione del condominio, la proposta dovrebbe essere trattata dall’assemblea alla stregua di innovazione gravosa o voluttuaria, per la quale la normativa applicabile sarebbe quella contenuta nell’articolo 1121 del Codice Civile. In questo caso, cioè, la maggioranza richiesta per l’approvazione sarebbe da rapportare alla maggioranza degli intervenuti fornendo almeno i due terzi per quanto riguarda il valore dell’edificio.
Nel caso in cui l’installazione dell’ascensore in condominio abbia poi come scopo l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’articolo 1120 del Codice Civile prescrive la maggioranza degli intervenuti e perlomeno la metà del valore dell’edificio, in prima convocazione, oppure la maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore dell’edificio, nel caso di seconda convocazione.

Ascensore esterno

La normativa sull’installazione degli ascensori va anche consultata nel caso si decida di procedere alla costruzione di un impianto esterno, una soluzione la quale è andata prendendo sempre più piede nel corso degli ultimi anni, proprio per effetto dell’evoluzione estetica da cui sono stati interessati gli impianti di questo genere.
In questo caso si ricorda che il Decreto Ministeriale emanato il 2 marzo del 2018 non richiede alcuna autorizzazione per poter procedere con l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e la messa a norma di ascensori esterni, mentre il Decreto legislativo 222 del 2016, stabilisce che nel caso degli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, i quali siano destinati a sfociare  nell’installazione di ascensori esterni o di manufatti tali da andare ad alterare la sagoma dell’edificio, si rende necessaria la CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.