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Certificazione ascensori

L’ascensore è ormai una comodità irrinunciabile per un gran numero di italiani. Il passaggio dalla società rurale a quella industriale che ha caratterizzato il secondo dopoguerra ha avuto come conseguenza anche la costruzione di palazzi molto sviluppati in altezza, nei quali la presenza di dispositivi atti al trasporto verticale di cose e persone è praticamente un obbligo. L’Italia ha risposto in maniera entusiastica alla vera e propria rivoluzione imposta dalla nuova situazione, tanto che il nostro Paese vede la presenza di un numero impressionante di ascensori, oltre un milione. Un dato che fa dello stivale un vero e proprio primatista a livello mondiale, attestandosi ad un quinto del dato relativo agli impianti installati in Europa.
Naturalmente, proprio l’eccezionale sviluppo che del resto è proseguito in maniera incessante sino ad oggi, ha posto una serie di problemi relativi alla normativa, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la sicurezza degli ascensori. I quali, ad esempio, devono essere certificati prima di essere immessi in commercio. La direttiva che fa testo è in questo caso il DPR 162 del 1999, il quale obbliga a seguire determinati criteri in termini di progettazione, costruzione e installazione.

collaudo-targaLa marcatura CE

Per poter entrare regolarmente in funzione, un ascensore deve vantare la certificazione CE. Lo esige la direttiva 2014/33/UE, che fissa i paletti entro cui occorre muoversi. In particolare la marcatura CE deve essere apposta in maniera del tutto chiara e visibile su ogni cabina di ascensore e su ognuno dei componenti di sicurezza. A rilasciarla deve essere un installatore abilitato, al quale viene demandata la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore. La redazione della dichiarazione di conformità deve in particolare tener conto delle prescrizioni previste nell’allegato di riferimento e una copia di essa deve essere oggetto di conservazione per non meno di 10 anni, con la decorrenza che scatta dalla data di commercializzazione dell’impianto.
Naturalmente le procedure di valutazione della conformità devono essere espletate da organismi i quali siano stati preventivamente autorizzati e notificati alla Comunità Europea. Per poterlo essere, è necessaria da parte loro il possesso dei requisiti minimi indicati nella stessa direttiva.

Le verifiche periodiche

Una volta che un ente si veda accertata l’idoneità a operare, può dare vita ai regolari interventi tesi alla manutenzione dell’ascensore. Le verifiche in questo caso sono affidate a tecnici laureati in ingegneria muniti di certificato di abilitazione rilasciato dall’Arpa competente, da operatori comunitari dotati di specializzazione equivalente oppure dalle imprese che siano state abilitate. Le verifiche periodiche hanno cadenza biennale e sono tese ad accertare che le parti da cui dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano in condizioni di efficienza o meno. Inoltre gli incaricati devono assodare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza e il rispetto delle prescrizioni che siano state eventualmente impartite nel corso delle precedenti verifiche. Una volta che il procedimento sarà terminato, dovrà essere rilasciato il verbale compilato con gli esiti della verifica al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione Lo stesso dovrà anche essere inoltrato al competente ufficio comunale, il quale agirà a sua volta proprio sulla base di quanto comunicato.

La verifica straordinaria

Va poi sottolineato come proprio dall’esito della verifica periodica possa conseguirne la necessità di dare vita ad una ulteriore verifica, stavolta di carattere straordinario. E’ l’articolo 14 del DPR 162/99, a stabilire come le verifiche straordinarie vadano eseguite in tre casi particolari:

  1. se il verbale di verifica periodica abbia dato luogo ad un esito negativo. In questo caso si rende necessario predisporre le condizioni tese a consentire la rimessa in esercizio dell’impianto che nel frattempo sarà stato fermato dal Comune;
  2. nel caso in cui si sia verificato un incidente di notevole portata, anche ove lo stesso non sia culminato in infortuni. In tal caso il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti a darne immediata comunicazione all’ufficio comunale competente, cui spetta invece disporre l’immediato fermo dell’ascensore interessato;
  3.  ove siano state predisposte modifiche significative all’impianto. In questa categoria vanno a rientrare interventi come quelli che producano il mutamento della velocità, della portata, della corsa, del tipo di azionamento o, ancora, la sostituzione del macchinario, della cabina (compresa la sua intelaiatura), del quadro elettrico e di quello cilindro-pistone, delle difese del vano e delle porte di piano.

Anche questo procedimento deve essere effettuato dalle figure professionali evocate nel caso della verifica periodica e la spesa che ne consegue è a totale carico del proprietario. In particolare il verificarsi di una verifica straordinaria conseguente all’esito negativo di quella periodica deve portare alla produzione di una relazione finale nella quale dovrà essere evidenziata per filo e per segno la rimozione delle cause che ne avevano causato la bocciatura.