L’installazione di un impianto per la movimentazione verticale di cose e persone pone una serie di problematiche abbastanza complesse, a partire dal calcolo della cabina dell’ascensore. Quando si deve installare un ascensore all’interno di un edifico, è naturalmente obbligatorio andare ad individuare le dimensioni che possono rappresentare un efficace compromesso tra la necessità di avere a propria disposizione spazio per un trasporto comodo e quello effettivamente disponibile. Un problema il quale si pone in particolare negli edifici di meno recente costruzione, in cui spesso le trombe delle scale non permettono di poter operare. In questa fase è quindi necessario valutare al meglio tutti i fattori esistenti, condividendo il processo decisionale con un esperto. Il punto di partenza, oltre allo spazio disponibile è rappresentato naturalmente dalla normativa, molto precisa al riguardo, da cui è impossibile prescindere.
Cosa dice la legge
A fare testo quando si tratta di progettare un impianto di questo genere è il d.m. 236 emanato nel 1989, il quale prevede che l’ascensore debba essere caratterizzato da una cabina le cui dimensioni minime siano in grado di consentire il suo utilizzo anche da parte di una persona afflitta da problemi motori e quindi costretta su una carrozzella. Per quanto invece concerne le porte di cabina e di piano, esse devono essere del tipo automatico, presentando dimensioni tali da poterne consentire una facile fruizione anche da parte delle persone soggette a disabilità.
E’ poi la stessa legge a indicare ancora come i tempi di apertura e di chiusura delle porte debbano assicurare un accesso comodo e agevole, e che lo stazionamento della cabina ai piani di fermata debba avere luogo con le porte chiuse. La normativa prende in esame anche il discorso relativo alle bottoniere di comando, le quali devono avere il comando più alto posizionato ad un’altezza la quale si riveli in grado di permetterne il godimento anche alla persona costrette a muoversi con l’ausilio di una carrozzina, oltre a consentire il proprio uso anche ai non vedenti.
Se queste sono le prescrizioni base, rivolte con tutta evidenza ad una categoria particolare come quella dei disabili, in modo da dare attuazione alle prescrizioni sulle barriere architettoniche, resta però ancora da capire cosa preveda la normativa esistente per quanto concerne invece le dimensioni.
Quali sono le dimensioni minime stabilite per legge
Come abbiamo detto, quindi, la normativa di riferimento per il calcolo delle dimensioni di un ascensore è il d.m. 236 risalente al 1989. Proprio esso, al paragrafo 8.1.12, va ad evidenziare come negli edifici di nuova edificazione, di tipo non residenziale, l’ascensore debba presentare una cabina le cui dimensioni minime devono attestarsi a 1,40 metri di profondità e 1,10 in quanto a larghezza. Per quanto riguarda invece la porta, essa deve presentare una luce netta minima di 0,80 metri, posizionata sul lato corto, mentre la piattaforma di distribuzione posta anteriormente alla porta della cabina deve presentare dimensioni minime di 1,50 × 1,50 metri.
Passando poi agli edifici residenziali di nuova edificazione, il calcolo della cabine dell’ascensore deve partire da un minimo di 1,30 metri di profondità e 0,95per quanto riguarda la larghezza. La porta deve poi mettere in mostra una luce netta minima di 0,80 metri posta sul lato corto, mentre la piattaforma minima di distribuzione posta davanti alla porta della cabina deve essere almeno di 1,50 × 1,50 metri.
Se questo è quanto stabilito dalla legge per gli edifici nuovi, il discorso muta nel caso in cui il calcolo della cabina dell’ascensore riguardi gli edifici preesistenti che necessitano di un adeguamento, ovvero la stragrande maggioranza degli impianti presenti nel nostro Paese, ove il grande sviluppo del settore si è avuto a partire dal secondo dopoguerra, proseguendo con notevole intensità nei decenni successivi. Ove si presenti l’ipotesi per la quale non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore potrà avere una cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 0,80 in larghezza, mentre la piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina potrà attestarsi a 1,40 × 1,40 metri.
Rimanendo nel campo che fa riferimento all’adattamento di ascensori preesistenti, le porte di cabina e di piano dovranno però essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso in cui non sia possibile dare luogo alla sostituzione delle porte non a norma, si può comunque ovviare mantenendo la porta di piano ad anta incernierata a patto che essa sia dotata di un sistema per l’apertura automatica. In qualsiasi caso, la normativa esistente impone che le porte debbano rimanere aperte per non meno di 8 secondi, mentre il tempo di chiusura non deve mai essere inferiore ai 4 secondi.