L’ascensore è una grande comodità e gli italiani proprio per questo motivo gli hanno tributato un grande successo, ormai da decenni, che non accenna minimamente a diminuire. A volte, però, può accadere che si trasformi in una sorta di trappola, una eventualità la quale naturalmente terrorizza molte persone che appena possono ne evitano l’utilizzo, soprattutto se le rampe di scale da fare non sono molte. Un tema ricorrente ad esempio nelle fiction provenienti dagli Stati Uniti, ove non è raro il caso di improvvisi guasti all’impianto tali da provocare incidenti spaventosi.
Le fiction, però, come dovrebbe essere chiaro, si rifanno spesso a eventi della realtà. In effetti può accadere che l’ascensore veda all’improvviso rompersi il dispositivo di rallentamento, dando vita ad una situazione tale da andare a concludersi con danni più o meno gravi ai passeggeri. In tal caso, a pagare è sempre il condominio, anche quando il guasto derivi da un vizio di costruzione dell’impianto, a meno che non si sia in presenza del classico caso fortuito.
La sentenza della Cassazione
A disporre in tal senso è stata la Cassazione, con una sentenza emessa il 9 novembre del 2017 e contrassegnata dal numero 26533. Il caso sotto esame era quello di due signore che avevano riportato danni a seguito della caduta della cabina dell’ascensore. Il condominio interessato si era opposto alla richiesta di risarcimento avanzato dalle due donne, sostenendo che il caso fortuito era stato provocato proprio da un vizio costruttivo. Un vizio che avrebbe quindi dovuto preservarlo dal dover rispondere a quanto disposto dall’articolo 2051 del Codice Civile, ove si stabilisce la responsabilità del custode. In pratica il condominio sosteneva di non dover essere chiamato a rispondere dell’accaduto in quanto il tutto era stato causato dalla condotta di un terzo, in questo caso l’impresa che aveva installato l’impianto. Alla quale, quindi, doveva essere ascritto l’improvviso cedimento del dispositivo di rallentamento dell’ascensore.
Il motivo della sentenza
La tesi condominiale è però stata respinta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il difetto di costruzione non esclude la responsabilità del custode, ovvero del condominio. Una esclusione che avrebbe potuto avere una base legale soltanto nel caso si fosse verificata una condotta da parte di terzi a seguito del quale si sarebbe verificato l’incidente. Il vizio costruttivo, di sé, non basta però a configurare il caso fortuito e ad escludere la responsabilità del custode.
Va peraltro sottolineato come questa sentenza sia andata a ribadire un orientamento che era già stato espresso in precedenza dalla Suprema Corte, con la sentenza 25837 emessa il 31 ottobre 2017. In questo caso il condominio era stato condannato a pagare i danni riportati da una signora che era caduta a causa del dislivello esistente tra la cabina e il piano di calpestio. Il condominio aveva fatto opposizione asserendo che la caduta fosse dovuta chiaramente alla distrazione della condomina interessata, un argomento che era però stato respinto dagli ermellini sostenendo che neanche questo fatto potesse costituire un caso fortuito. A realizzare il quale devono concorrere in particolare due requisiti assolutamente dirimenti, ovvero la negligenza e l’imprevedibilità. Solo la presenza di questi due fattori può andare in definitiva a escludere la responsabilità del custode.