Tra ascensori e italiani è un amore di vecchia data. Basti pensare che il nostro Paese è leader mondiale nella presenza di questi mezzi delegati al trasporto di cose e persone, tanto da vantarne oltre un milione disseminati praticamente in ogni angolo della penisola.
Naturalmente, proprio per la complessità del lavoro che sono chiamati a svolgere, gli ascensori devono rispondere ad una serie di norme e prescrizioni che tendono a farsi sempre più stringenti, con il chiaro scopo di assicurare il massimo di sicurezza agli utenti. A tal proposito occorre ricordare che il 30 marzo del 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la loro sicurezza, chiamato a dare attuazione alla direttiva 33 emanata dall’Unione Europea nel corso del 2014.
In pratica si tratta di una sorta di aggiornamento di quanto era già stato stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, che è in pratica la normativa di riferimento a livello nazionale in tema di costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio di cosa si tratti e i punti salienti.
Cosa prevede il regolamento ascensori in tema di sicurezza
La parte forse più interessante, proprio in considerazione dell’importanza sempre maggiore assunta dal tema, è quella relativa alla sicurezza.
Tema che viene affrontato già nell’allegato I, ove si precisa che nel caso in cui l’ascensore sia destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo tale da non andare a ostacolare o impedire, proprio a causa delle sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili. Inoltre deve permettere tutti gli adeguamenti necessari atti a facilitarne l’utilizzazione da parte di questa particolare categoria.
Sempre l’allegato specifica poi come gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina, in cui vanno compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono operare al fine di ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo nel debito conto le condizioni di utilizzazione, i materiali impiegati e le condizioni di fabbricazione. Nel caso si venga ad interrompere il flusso di energia che alimenta l’ascensore si guastino i componenti, la macchina deve essere munita di dispositivi atti ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti incontrollati da parte sua.
Infine l’ascensore deve essere dotata di mezzi grazie ai quali sia possibile liberare ed evacuare le persone le quali siano rimaste imprigionate nella cabina, oltre che di mezzi di comunicazione bidirezionali i quali permettano di avere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
Le perplessità della CNA in relazione alla sicurezza degli ascensori
Se per quanto concerne la sicurezza il regolamento ascensori è del tutto chiaro, va rilevato come La Confederazione Nazionale Artigiani (CNA) abbia però recriminato per l’assenza di norme relative alle commissioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione e l’assenza dell’obbligo di adeguare alle norme di sicurezza i circa 700mila impianti di elevazione installati prima del 1999.
Un obbligo che era invece stato paventato da altre parti, in quanto avrebbe pesato sui proprietari in un momento in cui le economie familiari ancora risentono di una crisi lunghissima, inaugurata nel 2008 con lo scoppio della bolla dei mutui Subprime.