Quando si tratta di scegliere l’ascensore per il proprio edificio, un passo fondamentale è rappresentato dall’individuazione delle giuste dimensioni che esso deve avere. La realizzazione e l’installazione di impianti di sollevamento sono infatti soggette ad una serie di vincoli e disposizioni estremamente precisi, fissati dalla normativa in vigore nell’ambito della sicurezza e dell’accessibilità, le quali riguardano anche le dimensioni vano dell’ascensore, andando a stabilire un’ampiezza minima per la larghezza della porta e della cabina
Per cercare di scegliere al meglio, occorre quindi consultarsi con un esperto, anche perché nella valutazione da intraprendere occorre appunto considerare la presenza di questi elementi normativi che occorre conoscere nel dettaglio e tenere presenti in relazione alle dimensioni minime che deve avere il vano ascensore per poter corrispondere alle esigenze degli utenti, in particolare quelli che sono gravati da patologie tali da poter impedire loro l’utilizzo ottimale dell’impianto.
I riferimenti normativi
I riferimenti normativi da tenere presenti sono i seguenti:
- Il Decreto Ministeriale 236 del 1989, in cui vengono indicate le prescrizioni tecniche che occorre tenere presente al fine di garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, con particolare attenzione ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
2. La Nota prot. n. p1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002 (Ministero dell’interno, Corpo Nazionale Vigili del fuoco- VVF), nella quale si tratta il problema della larghezza delle scale di edifici esistenti.
3. La Nota prot. n. p118/4135 sott. 5 del 17/2/2003 (Ministero dell’interno, Corpo Nazionale Vigili del fuoco- VVF) relativa all’installazione di ascensori in edifici civili già preesistenti.
4. La UNI EN81.70 in cui sono fissate le regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli ascensori e si fissa il quadro di riferimento relativo alle applicazioni particolari per gli ascensori destinati al trasporto di passeggeri e merci, trattando inoltre il tema dell’accessibilità agli impianti delle persone, compresi i disabili.
Cosa afferma la legge
Il Decreto Ministeriale 236/89 prevede che l’ascensore debba avere una cabina le cui dimensioni minime siano tali da permettere il suo utilizzo da parte di una persona la quale sia costretta a muoversi su una sedia a rotelle. Le porte di cabina e di piano devono inoltre essere del tipo automatico e caratterizzate da dimensioni che siano in grado di consentire una facile fruizione dell’ascensore anche da parte di persone soggette a disabilità più o meno grave.
Anche i tempi di apertura e di chiusura delle porte sono chiamati ad assicurare un accesso comodo e agevole a tutti gli utenti, comprese queste particolari categorie, mentre lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avere luogo solo quando le porte siano chiuse. Per quanto riguarda i dispositivi di comando, essi devono avere il comando più alto posizionato ad un’altezza tale da rivelarsi adeguata alla persona su sedia a rotelle, oltre a rivestire caratteri di idoneità all’uso anche da parte di non vedenti.
Per quanto riguarda le dimensioni, la normativa da seguire è fissata dal paragrafo 8.1.12, in cui si evidenzia come negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore debba avere una cabina le cui dimensioni minime raggiungano 1,40 metri in profondità e 1,10 in larghezza. Inoltre devono essere caratterizzati da una porta con luce netta minima di 0,80 metri, posta sul lato corto, e da una piattaforma di distribuzione posta di fronte alla porta della cabina tale da raggiungere almeno 1,50 × 1,50 metri.
Il discorso varia negli edifici residenziali di nuova edificazione, ove le dimensioni minime della cabina dell’ascensore devono raggiungere 1,30 metri in profondità e 0,95 in larghezza, con la porta in grado di raggiungere una luce netta minima di 0,80 metri posta sul lato corto e una piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina attestata ad almeno 1,50 × 1,50 metri.
Il discorso diventa più complesso nel caso degli edifici preesistenti i quali necessitino di un adeguamento. Ove infatti non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore potrà avere una cabina di dimensioni minime di 1,20 metri in profondità e 0,80 in larghezza, mentre la piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina potrà limitarsi a raggiungere 1,40 × 1,40 metri. Le porte di cabina e di piano dovranno però essere del tipo a scorrimento automatico, a meno che non sia tecnicamente impossibile provvedere alla loro sostituzione, caso nel quale si può senz’altro mantenere la porta di piano ad anta incernierata, a patto che essa sia dotata di un sistema per l’apertura automatica. In ogni caso, le porte devono rimanere aperte per non meno di 8 secondi, mentre il tempo di chiusura non può essere inferiore a 4.
E’ infine da notare come la norma UNI EN81.70 fissi standard minimi della cabina su dimensioni maggiori rispetto al Decreto Ministeriale 236/89, che però rimane il riferimento da seguire. Questo in quanto le leggi e i decreti hanno un valore legale superiore sulle norme UNI, a meno che queste non siano espressamente richiamate al loro interno, assumendo quindi valore di cogenza, ovvero assumendo l’aspetto di obbligo inderogabile.