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Dimensioni ascensori disabili negli edifici pubblici: facciamo il punto della situazione

Una stima del Censis dovrebbe costituire motivo non solo di analisi, ma anche di riflessione, a livello politico. Secondo questo studio, il numero delle persone afflitte da disabilità nel nostro Paese dovrebbe raggiungere il numero di 4,8 milioni nel 2020, proseguendo la sua crescita anche nei due decenni successivi, andandosi ad attestare a circa 6,7 milioni nel 2040, per una incidenza percentuale del 10,7%.

Si tratta di cifre abbastanza preoccupanti, anche perché il welfare nel nostro Paese, per questa particolare fascia di utenti, si limita ai sussidi economici, che sono peraltro spesso insufficienti. Il peso della disabilità va quindi a ricadere per la maggior parte sulle famiglie, che si trovano spesso a combattere una battaglia che rischia di provocarne anche l’isolamento. Il condominio è uno dei microcosmi in cui questa realtà si mostra più visibile, ma non l’unico.

Disabilità e edifici pubblici

Paradossalmente tra gli ambiti che si mostrano sfavorevoli alle persone disabili ci sono proprio le strutture pubbliche, ovvero quelle che pure dovrebbero rispettare quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, a partire dalla Legge 13 del 1989 che provvede a stabilire i termini e le modalità per l’accessibilità a vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.

Se questa legge è molto precisa in tal senso, a rafforzare la sua azione provvede poi il Decreto ministeriale 236 del 1989, il quale sancisce come le persone affette da disabilità fisica o psichica abbiano il diritto di raggiungere l’edificio e le relative unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di godere dello spazio e delle attrezzature in condizioni di totale sicurezza e autonomia.

Essi hanno anche il diritto di poter accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ogni unità immobiliare. Se poi si aggiunge come la legge 104 del 1992, quella che affronta a livello legislativo il problema dell’handicap, prevede che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere e che le opere pubbliche devono essere considerate inagibili e inabitabili ove i disabili abbiano difficoltà ad accedervi, prevedendo al contempo delle sanzioni per i responsabili, si potrebbe pensare che gli edifici pubblici italiani siano pronti ad ospitare persone con difficoltà motorie. Purtroppo spesso non è così.

Gli ascensori negli edifici pubblici

Tra gli interventi che possono andare nella direzione dell’eliminazione delle barriere architettoniche, va ricordato anche quello teso a installare ascensori nelle strutture che superino i tre piani fuori terra, che è praticamente obbligatorio. Proprio la presenza di un ascensore all’interno di strutture con più piani è infatti considerato fondamentale al fine di garantire la mobilità, spingendo infine il legislatore ad attivarsi affinché ciò avvenga, tutelando in tal modo la massima facilità di movimento e trasporto per tutti i possibili utenti, a partire da coloro che hanno problemi in tal senso.

Gli ascensori per disabili, però, devono essere caratterizzati da determinate caratteristiche strutturali per poter corrispondere allo scopo per cui sono stati progettati. In particolare per poter contribuire all’abbattimento delle barriere architettoniche, devono necessariamente possedere un corretto dimensionamento del vano ascensore. Questo a seconda  del tipo di edificio al quale l’ascensore è destinato, con le misure che cambiano a seconda che il fabbricato sia pubblico (ovvero le scuole, gli edifici in cui sono sistemati i comuni e gli altri enti locali, gli uffici delle varie organizzazioni preposte a fornire servizi nei confronti dell’utenza e altri), privato, di nuova costruzione o si tratti di un fabbricato già esistente oggetto di un adeguamento .

In particolare, le leggi che regolamentano le dimensioni degli ascensori per far sì che siano a norma per il trasporto di disabili, sono:

  • il D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 per tutta l’Italia, esclusa la Lombardia;
  • la Legge regionale n.6 del 20 febbraio 1989 emessa dalla Lombardia e valida solo per essa.

Dimensioni e ingombri per l’ascensore a norma disabili per edifici pubblici di nuova costruzione

Nel caso di edifici pubblici come uffici, scuole, ospedali  o altri e non residenziali, come possono essere ad esempio i centri commerciali o gli alberghi, ma non solo, la normativa prescrive che le dimensioni minime dell’interno della cabina debbano essere pari a 1100 millimetri di larghezza per 1400 di profondità. La portata prevista deve raggiungere un minimo attestato a 630 chilogrammi, con una capienza di almeno 8 persone.

La luce delle porte automatiche deve essere di almeno 800 millimetri, mentre la piattaforma minima di distribuzione, posta di fronte alla porta della cabina, deve essere di almeno 1,50 x 1,50 metri.

Occorre anche tenere presente come le misure ricordate siano oggetto di una ponderazione specifica, che deve avvenire caso per caso e che, quindi, in molte situazioni potrebbe essere opportuno non limitarsi alle sole dimensioni minime. Inoltre anche in altri scenari e contesti, come ad esempio nel varo di ascensori in edifici preesistenti che ne siano sprovvisti,  si potrebbe arrivare ad ipotizzare una deroga alle dimensioni minime, a patto che si riesca a dimostrare l’impossibilità tecnica di installazione dell’impianto rispettandole.